Modificazioni e integrazioni. 12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli
Modificazioni e integrazioni. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Intesa andranno preventivamente concordate tra le parti. In ogni caso eventuali modificazioni o integrazioni dovranno garantire il rispetto degli obiettivi di cui all’art.3. Eventuali modeste modifiche di dettaglio, che non inficino obiettivi e contenuti dell’Intesa, né tantomeno l’impostazione generale della stessa, dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia ma non determineranno modificazione o integrazione dell’Intesa.
Modificazioni e integrazioni. 19 La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate. La Procedura è adottata da Immsi S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999. Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come infra definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza. La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. del 29 giugno 2021 al fine di recepire le modifiche apportate alla MAR dal Regolamento (UE) n. 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019; detti aggiornamenti entrano in vigore a partire dalla medesima data. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato.
Modificazioni e integrazioni. 1. Il Soggetto Gestore si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione o integrazione si rendesse necessario apportare alle condizioni indicate negli schemi di Convenzione per l’attivazione delle garanzie, nonché delle procedure operative per la valutazione delle imprese da ammettere al beneficio delle garanzie trasmessi alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara, e/o alla composizione del Comitato di Gestione di cui all’art. 4, comma 2. Ai fini di cui al comma 1, deve essere trasmesso in tempo utile alla Regione ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Soggetto Gestore quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l’equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.
Modificazioni e integrazioni. 1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell’Amministratore Delegato, con successiva informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Ai sensi dell’art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell’art. 10 del Regolamento 2016/522 le operazioni soggette a notifica includono:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari (1);
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità (2);
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un soggetto rilevante o una persona strettamente legata; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita (3);
d) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
e) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti della ASTM S.p.A. o a dipendenti della ASTM S.p.A. in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
f) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
h) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della ASTM S.p.A.;
i) l’acquisizione, la cessione...
Modificazioni e integrazioni. 1. Le modifiche nonché le varianti alla presente convenzione potranno essere apportate nel rispetto della disciplina di cui all’art.106 del D.Lgs n.50/2016 smi nonché del Bando, dei contenuti dei documenti di gara, dell’offerta dell’aggiudicatario e del Regolamento.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, deve essere trasmesso tempestivamente al Comune ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Gestore del Fondo quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l’equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.
3. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti.
Modificazioni e integrazioni. 1. Le possibili modifiche ed integrazioni dovranno essere compatibili con gli obiettivi dell’Atto integrativo, indicati al precedente art. 2 e dovranno considerare le eventuali esigenze, sopravvenute rispetto alla stipula del presente atto, richieste motivate ed oggettive di necessità progettuali e di qualunque altra circostanza che possa giustificare la modifica proposta.
Modificazioni e integrazioni. ALLEGATI
Modificazioni e integrazioni. Eventuali modifiche non sostanziali rispetto al contenuto del presente Accordo, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, saranno valutate in sede di Collegio di Vigilanza, e potranno essere da questo autorizzate. Le possibili modifiche ed integrazioni dovranno essere compatibili con gli obiettivi dell’Accordo di Programma, indicati al precedente art. 2 e dovranno considerare le eventuali esigenze, sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo, in termini di innovazioni tecnologiche, richieste motivate ed oggettive di necessità progettuali e di qualunque altra circostanza che possa giustificare la modifica proposta.
Modificazioni e integrazioni. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale (e.g. modifica degli indirizzi email, dei riferimenti telefonici, etc.) la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.