Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale. 1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente. 3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto