Common use of Modifiche del Regolamento del Fondo interno Clause in Contracts

Modifiche del Regolamento del Fondo interno. 18.1. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. 18.2. Tali modifiche verranno comunicate al Contraente e, qualora richiesto dalla legge, trasmesse all’Organo di vigilanza, con evidenza degli effetti sull’Assicurato e gli altri aventi diritto. 18.3. Qualora venga modificata uno o più delle seguenti condizioni e/o elementi del Regolamento del Fondo interno: - spese a carico del Fondo interno; - mutamento dei criteri gestionali del Fondo interno; qualora questi risultino essere meno favorevoli per l’Assicurato e il Contraente non intenda accettarle, questi potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono dettagliate le modifiche proposte. In questo caso la Società pagherà al Contraente una somma pari al valore del Contratto calcolato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del Recesso. 18.4. Salvo che non sia diversamente imposto dalla legge e/o da regolamenti, le modifiche di cui al presente articolo saranno produttive di effetti decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione al Contraente. 18.5. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. In particolare la Società avrà la facoltà di cancellare dal Regolamento del Fondo interno alcune tipologie di attivi o di aggiungerne di nuove. 18.6. Le modifiche concernenti la cancellazione e/o l’inserimento di attivi nel Regolamento del Fondo interno potranno essere applicate immediatamente, è fatto salvo comunque il diritto di recesso del Contraente.

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Modifiche del Regolamento del Fondo interno. 18.1. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. 18.2. Tali modifiche verranno comunicate al Contraente e, qualora richiesto dalla legge, trasmesse all’Organo di vigilanza, con evidenza degli effetti sull’Assicurato e gli altri aventi diritto. 18.3. Qualora venga modificata uno o più delle seguenti condizioni e/o elementi del Regolamento del Fondo interno: - spese a carico del Fondo interno; - mutamento dei criteri gestionali del Fondo interno; qualora questi risultino essere meno favorevoli per l’Assicurato e il Contraente non intenda accettarle, questi potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono dettagliate le modifiche proposte. In questo caso la Società pagherà al Contraente una somma pari al valore del Contratto calcolato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del Recesso. 18.4. Salvo che non sia diversamente imposto dalla legge e/o da regolamenti, le modifiche di cui al presente articolo saranno produttive di effetti decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione al Contraente.saranno 18.5. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. In particolare la Società avrà la facoltà di cancellare dal Regolamento del Fondo interno alcune tipologie di attivi o di aggiungerne di nuove. 18.6. Le modifiche concernenti la cancellazione e/o l’inserimento di attivi nel Regolamento del Fondo interno potranno essere applicate immediatamente, è fatto salvo comunque il diritto di recesso del Contraente.

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Modifiche del Regolamento del Fondo interno. 18.117.1. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. 18.217.2. Tali modifiche verranno comunicate al Contraente e, qualora richiesto dalla legge, trasmesse all’Organo di vigilanza, con evidenza degli effetti sull’Assicurato e gli altri aventi diritto. 18.317.3. Qualora venga modificata uno o più delle seguenti condizioni e/o elementi del Regolamento del Fondo interno: - spese Spese a carico del Fondo interno; - mutamento Mutamento dei criteri gestionali del Fondo interno; qualora questi risultino essere meno favorevoli per l’Assicurato e il Contraente non intenda accettarle, questi potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono dettagliate le modifiche proposte. In questo caso la Società pagherà al Contraente una somma pari al valore del Contratto calcolato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del Recesso. 18.417.4. Salvo che non sia diversamente imposto dalla legge e/o da regolamenti, le modifiche di cui al presente articolo saranno produttive di effetti decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione al Contraente. 18.5. La Società si riserva il diritto di apportare, al Regolamento del Fondo interno, le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato. In particolare la Società avrà la facoltà di cancellare dal Regolamento del Fondo interno alcune tipologie di attivi o di aggiungerne di nuove. 18.617.5. Le modifiche concernenti la cancellazione e/o l’inserimento di attivi nel Regolamento del Fondo interno potranno essere applicate immediatamente, è fatto salvo comunque il diritto di recesso del Contraente.

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