Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni Clausole campione

Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l’esclusione di quelle meno favorevoli ai Contraenti, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell’interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico. Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 7 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.
Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni. La Compagnia allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni della normativa ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali. In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia il trasferimento tra Fondi interni.