Common use of Morte e morte presunta Clause in Contracts

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela Legale, Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza L’indennizzo per il caso di decesso è dovuto se la morte, e la stessa morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della di polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, . Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanentelegittimi o testamentari dell’Aderente/Assicurato. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e ed in conseguenza di questo, l’Assicurato l’Aderente/Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati ogli eredi legittimi o testamentari dell’Aderente/Assicurato avranno diritto alla differenza se l’indennizzo per decesso è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell’Aderente/Assicurato, in difetto conseguenza di designazioneannegamento, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualidi incidente da circolazione terrestre o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile Compagnia liquida la somma dovuta a termini di polizza, purché siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell’infortunio o, se il corpo dell’Assicurato giorno non venga ritrovato e è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Aderente/Assicurato ritorni o si presuma sia avvenuto il decessoabbiano di lui notizie certe, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere fermi in ogni caso i propri diritti eventualmente spettanti all’Aderente/ Assicurato per l’invalidità permanente eventualmente subitamenomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione In

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte, e la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, . Tale indennizzo viene liquidato agli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato in parti uguali, salvo diversa designazione. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanentedi Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli gli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato in parti uguali, la hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo pagato per Morte – se superiore – e quello assicurato già pagato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrarioInvalidità Permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto la somma assicurata per il caso di morteMorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della per la dichiarazione di morte presunta (presunta, a termini degli artt. 60, comma 3, 60 e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione)Codice Civile. Resta comunque inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà ove risulti che l’Assicurato è vivo, o che comunque la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà ha diritto alla restituzione della somma pagata. A ; solo a restituzione avvenuta, avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Infortuni, Malattia E Altre Garanzie

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza L'indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte, e la morte stessa si verifica – verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza – di Xxxxxxx, entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali. L’indennizzo L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanentepermanente da infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato l'Assicurato muore, gli Eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto alla differenza se l'indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell'Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da navigazione marittima, non venisse più ritrovato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, liquida la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile somma dovuta a termini di polizzaPolizza, purchè siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell'infortunio, o se il corpo dell’Assicurato giorno non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessoè conosciuto, la Società liquiderà ai beneficiari designati dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato cui l'infortunio è avvenuto. Nel caso in parti uguali, cui il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo pagamento dell'indennità sia stato dato per disperso a effettuato ed in seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivol'Assicurato ritorni o si abbiano di Lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere fermi in ogni caso i propri diritti eventualmente spettanti all'Assicurato per l’invalidità permanente eventualmente subitamenomazioni indennizzabili ai sensi di Polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civileCodice Civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice Codice della navigazioneNavigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità il pagamento dell’indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza 🗸 L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte, e la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata dell’Infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli gli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la non sono tenuti ad alcun rimborso mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo pagato per Morte – se superiore - e quello assicurato già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrarioconsiderando l’evento di cui sopra come infortunio. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo Quando sia stato dato per disperso a effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso chel’Assicurato ritorni o si abbiano notizie di lui, se dopo che la Società l’Impresa ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenutadelle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti che eventualmente gli sarebbero spettati per l’invalidità permanente eventualmente subital’evento come accertato, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità il pagamento dell’indennizzo, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Responsabilità Civile Generale E Perdite Pecuniarie

Morte e morte presunta. Se l’infortunio ha come conseguenza L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte, e la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, . Tale indennizzo viene liquidato agli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato in parti uguali, salvo diversa designazione. L’indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanentedi Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanenteInvalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli gli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato in parti uguali, la hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo pagato per Morte – se superiore – e quello assicurato già pagato per il caso Invalidità Permanente. dichiarazione di mortemorte presunta, ove questo sia superiore, a termini degli artt. 60 e non chiede il rimborso in caso contrario. 62 del Codice Civile Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto la somma assicurata per il caso di morteMorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, per la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta comunque inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità risulterà ove risulti che l’Assicurato è vivo, o che comunque la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà ha diritto alla restituzione della somma pagata. A ; solo a restituzione avvenuta, avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Infortuni, Malattia E Altre Garanzie