Common use of NEGOZIAZIONE REGIONALE Clause in Contracts

NEGOZIAZIONE REGIONALE. 1.Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a)le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b)l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c)l’organizzazione della funzione di tutela della popolazione infantile, concorrendo, con le altre componenti professionali, alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale di attività al fine di garantire la continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; d)definizione delle modalità per garantire la continuità assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, in collegamento con lo specifico servizio presente a livello territoriale; e)le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell’uso etico delle risorse, l’organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; f)la modalità di partecipazione dei pediatri di libera scelta nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilità nell’attuazione dei medesimi; g)i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione; h)l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i)gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei pediatri di libera scelta a livello regionale; j)l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b, c ed e.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Pediatri Di Libera Scelta Ai Sensi, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti

NEGOZIAZIONE REGIONALE. 1.Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata all'entrata in vigore dell’Accordo dell'Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a)le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo dall'articolo precedente; b)l’attuazione b)l'attuazione di quanto indicato dall’artdall'art. 6; c)l’organizzazione c)l'organizzazione della funzione di tutela della popolazione infantile, concorrendo, con le altre componenti professionali, alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale di attività al fine di garantire la continuità dell’assistenza dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; d)definizione delle modalità per garantire la continuità assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, in collegamento con lo specifico servizio presente a livello territoriale; e)le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell’uso dell'uso etico delle risorse, l’organizzazione l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; f)la modalità di partecipazione dei pediatri di libera scelta nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilità nell’attuazione nell'attuazione dei medesimi; g)i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione; h)l’organizzazione h)l'organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamentodell'aggiornamento; i)gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei pediatri di libera scelta a livello regionale; j)l’attuazione dell’artj)l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Pediatri Di Libera Scelta Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992