Norme e accordi internazionali sul lavoro. 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- tali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate». 3. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in virtù della Dichiarazione mini- steriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione interna- zionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 4. Le Parti promuovono il lavoro dignitoso e richiamano a questo proposito la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008. 5. Le Parti prestano particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle misure finalizzate a garantire: (a) la sicurezza e la salute sul lavoro, compresa una compensazione in caso di infortunio o malattia professionale; (b) condizioni di lavoro dignitose per tutti per quanto riguarda, tra l’altro, salari e guadagni, orari di lavoro e altre condizioni lavorative; (c) sistemi di ispezione del lavoro efficaci; e (d) parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni lavorative. 6. Le Parti riaffermano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo, e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezio- nistici.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Norme e accordi internazionali sul lavoro. 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- tali, ossia:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva;
(b) l’eliminazione di qualsiasi ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
(c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e
(d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
2. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».
3. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in virtù della Dichiarazione mini- steriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, di riconoscere l’occupazione l’importanza dell’occupa- zione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione interna- zionalecoopera- zione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL nonché di considerare la ratifica delle altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».
4. Le Parti promuovono il lavoro dignitoso e richiamano a questo proposito la riaffermano che, conformemente alla Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale interna- zionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008.
5. Le Parti prestano particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle misure finalizzate a garantire:
(a) la sicurezza e la salute sul lavoro, compresa una compensazione in caso di infortunio o malattia professionale;
(b) condizioni di lavoro dignitose per tutti per quanto riguarda, tra l’altro, salari e guadagni, orari di lavoro e altre condizioni lavorative;
(c) sistemi di ispezione del lavoro efficaci; e
(d) parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni lavorative.
6. Le Parti riaffermano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo, e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezio- nistici.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Norme e accordi internazionali sul lavoro. 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- talifondamentali, ossia:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione contrattazione collettiva;
(b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
(c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e
(d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
2. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».
3. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in virtù della Dichiarazione mini- steriale ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione interna- zionaleinternazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
4. Le Parti promuovono il lavoro dignitoso e richiamano a questo proposito la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008.
5. Le Parti prestano particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle misure finalizzate a garantire:
(a) la sicurezza e la salute sul lavoro, compresa una compensazione in caso di infortunio o malattia professionale;
(b) condizioni di lavoro dignitose per tutti per quanto riguarda, tra l’altro, salari e guadagni, orari di lavoro e altre condizioni lavorative;
(c) sistemi di ispezione del lavoro efficaci; e
(d) parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni lavorative.
6. Le Parti riaffermano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo, e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezio- nisticiprotezionistici.
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