Commercio e sviluppo sostenibile Clausole campione

Commercio e sviluppo sostenibile. 1. Le parti riconoscono il contributo che può apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo.
Commercio e sviluppo sostenibile. Il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile copre gli aspetti legati all’ambiente e al lavoro ed è compatibile con gli impegni degli Stati dell’AELS e dell’Indonesia conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDGs). • Gli Stati dell’AELS e l’Indonesia ribadiscono tra l’altro il loro impegno a rispettare e ad attuare in modo efficace gli accordi ambientali multilaterali e gli accordi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che hanno ratificato. Xxxxxxxxxxx inoltre gli impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. • Questo capitolo contiene anche disposizioni sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e ittiche, sul mantenimento del livello di protezione e sulla promozione dei sistemi di certificazione della sostenibilità. • Una disposizione specifica per la gestione sostenibile del settore degli oli vegetali prevede in particolare che le Parti adottino leggi e misure per proteggere le foreste primitive, i terreni torbosi e i relativi ecosistemi nonché per prevenire il pericolo di incendi e altri tipi di deforestazione. Si intende così ridurre l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e rispettare i diritti delle comunità locali, della popolazione indigena e dei lavoratori. Le Parti si impegnano a fare in modo che gli oli vegetali scambiati nel quadro del CEPA vengano prodotti in conformità con questi obiettivi.
Commercio e sviluppo sostenibile. Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay
Commercio e sviluppo sostenibile. (ARTT. 22.1 a
Commercio e sviluppo sostenibile. ARTT. 267-286
Commercio e sviluppo sostenibile. L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni riguardanti gli aspetti in campo del lavoro e ambientale del commercio e dello sviluppo sostenibile pertinenti nel contesto del commercio e degli investimenti diretti all'estero. Dovrebbe contenere disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'efficace applicazione dei principi e delle norme pertinenti convenuti a livello internazionale, comprese le norme basilari del lavoro e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli accordi multilaterali in ambito ambientale, inclusi quelli connessi ai cambiamenti climatici. L'accordo dovrebbe riaffermare il diritto delle parti a regolamentare i settori dell'ambiente e del lavoro, in maniera coerente con i loro obblighi internazionali e nell'intento di assicurare livelli di protezione elevati. Dovrebbe comprendere disposizioni finalizzate ad assicurare che non siano allentati i livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente allo scopo di incoraggiare il commercio e gli investimenti diretti all'estero. A tal fine dovrebbe essere incluso un impegno a non derogare alle norme interne in materia di lavoro e ambiente o a non omettere di farle osservare. L'accordo dovrebbe promuovere un maggiore contributo del commercio e degli investimenti diretti all'estero allo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi del clima e dell'ambiente e la promozione di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese, tenuto conto di strumenti riconosciuti a livello internazionale. L'accordo dovrebbe inoltre contenere impegni di promozione degli scambi di risorse naturali legittimamente ottenute e gestite in modo sostenibile, in particolare in relazione alla biodiversità, alle specie selvatiche, ai prodotti forestali e alla pesca, e comprendere pertinenti strumenti e prassi internazionali. Dovrebbe altresì promuovere gli scambi che incentivano lo sviluppo caratterizzato da basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. L'accordo dovrebbe contenere disposizioni appropriate ad assicurare un'attuazione e un monitoraggio efficaci di tali disposizioni, prevedere procedure per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti e assicurare la partecipazione della società civile.
Commercio e sviluppo sostenibile 

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).