NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE RI- CHIESTA Clausole campione

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE RI- CHIESTA. I. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori econo- mici di cui all’art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici sta- biliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e risultino in possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori econo- mici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppa- menti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016, per quanto attinenti alla natura dell’appalto oggetto di gara. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di RFI S.p.A. In particolare, nell’offerta da presentare in gara (specificatamente nella domanda di partecipazione) dovranno essere specificate le quote della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (tale indicazione dovrà essere compilata nel modello “Schema di domanda di partecipazione”, Allegato n. 1). Essendo prevista l’esecuzione della medesima tipologia di prestazione, è possibile la partecipazione di concorrenti plurisoggettivi esclusivamente di tipo orizzontale. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in rag- gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si precisa, al riguardo, che è previsto l’obbligo di mantenere, da parte del con- corrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. for- mazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del lotto cui partecipa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).