SOCCORSO ISTRUTTORIO Clausole campione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o doc...
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazion...
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo n. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnico/qualitativa, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. L’ARNAS “X. Xxxxxx”, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133 comma 1 e dell’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento Unico di Gara Europeo di cui all’art. 85 del succitato decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, LTA S.p.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (Allegato A) e documenti richiesti disponibili al seguente link xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il concorrente sarà obbligato al pagamento a favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Dovrà essere inoltre presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione assegnando al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, non applicando alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si comunica che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.lgs. n. 50/2016, LepidaSpA provvederà a pubblicare sul proprio sito internet xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxx-xxx-xxx entro due giorni dalla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le relative ammissioni nonchè la graduatoria dei soggetti ammessi, a seguito dell’avvenuta valutazione relativa agli aspetti tecnici ed economici delle offerte presentate. Dell’avvenuta pubblicazione sul sito sarà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione via PEC. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 76 “Informazioni dei candidati e degli offerenti” previsti dal D.lgs. n. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclu- sione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanzia- le del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodot- ta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la parteci- pazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è previsto il soccorso istruttorio in merito a qualsiasi carenza degli elementi essenziali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’Art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di attivazione del soccorso istruttorio al fine di sanare elementi essenziali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’Art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’Amministrazione assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.