Nullità parziale Clausole campione

Nullità parziale. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Nullità parziale. Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto o la sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza sia in qualsiasi misura invalida o inapplicabile, ciò non influirà sulla rimanente parte del Contratto, o sulla sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza diverse da quelle interessate dall’invalidità o inapplicabilità. Ogni altra disposizione del Contratto resterà valida e applicata nella misura massima consentita dalla legge.
Nullità parziale. Qualora una delle clausole di cui alle presenti CGA risultasse o divenisse invalida o inefficace, ciò non comprometterà la validità o efficacia delle restanti CGA. Le Parti si impegnano a negoziare, in buona fede, una clausola che sostituisca la clausola invalida o inefficace.
Nullità parziale. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Nullità parziale. Nel caso in cui una qualunque delle disposizioni del Contratto venga dichiarata invalida, nulla o annullata da qualsiasi autorità competente, la suddetta disposizione sarà considerata come non apposta e tutte le altre disposizioni conserveranno la loro validità. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una nuova clausola destinata a sostituire quella annullata.
Nullità parziale. L'eventuale inefficacia o nullità di una o più clausole non comporta l'invalidità delle restanti pattuizioni e le clausole ritenute inefficaci o nulle saranno eliminate dal presente Contratto e sostituite con disposizioni il più possibile simili all'intento della disposizione nulla originale.
Nullità parziale. Nella misura consentita dalla Legge applicabile, le Parti rinunciano a qualsiasi disposizione di legge che renderebbe qualsiasi clausola del presente Accordo priva di valore o, in altro modo, inapplicabile. Qualora una singola disposizione dell’Accordo sia illegale, priva di valore, nulla, annullabile o inapplicabile, la parte rimanente dell’Accordo continuerà ad avere piena validità ed efficacia. Le Parti si accorderanno su una disposizione efficace che, per quanto giuridicamente possibile, rifletta quanto più precisamente possibile le intenzioni delle Parti.
Nullità parziale nel caso in cui alcune clausole del Contratto risultino per qualunque motivo inapplicabili, anche per effetto di una legge o di un regolamento applicabile, Doctolib e l’Utente resteranno vincolate dalle altre clausole del Contratto e dovranno cercare di porvi rimedio con lo stesso spirito che ha presieduto la conclusione del Contratto.
Nullità parziale. L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.
Nullità parziale. 16.1. La nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia di una singola clausola del presente Contratto e/o dei suoi allegati non comporta la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dell’intero Contratto.