NUOVE RELEASE DEL SOFTWARE Clausole campione

NUOVE RELEASE DEL SOFTWARE. Nuove versioni del Software possono essere: una release minore che in genere è costituita da correzione di errori ("Release minore") o una release maggiore che è in genere una nuova versione del Software che contiene funzionalità nuove o avanzate ("Release maggiore"). Come parte dei Servizi di Manutenzione, il Cliente riceverà nuove Release minori e Release maggiori, come rilasciate ai clienti SISW in generale. Tale diritto non si estende a qualsiasi release, modulo, opzione, prodotto futuro o aggiornamento di funzionalità o prestazioni del Software che SISW sviluppa come prodotto personalizzato per un singolo cliente o che SISW sviluppa e concede in licenza come prodotto separato. Il Cliente è responsabile dell'installazione e implementazione di qualsiasi nuova versione e qualsiasi conversione di dati richiesta. Il Cliente è responsabile della compatibilità e configurazione della propria attrezzatura e software con i Prodotti e può acquistare pacchetti aggiuntivi di Servizi di Manutenzione o Professional Services separati per assistenza.
NUOVE RELEASE DEL SOFTWARE. Le nuove versioni del Software rilasciate da SISW possono contenere Correzioni di Errori e/o nuove funzionalità avanzate. Le nuove versioni possono essere point release identificate attraverso l’inserimento di una modifica a destra del primo punto decimale (ad esempio, da V18.0 a V18.1) (“Point Release”) o release maggiori identificate attraverso l’inserimento di una modifica a sinistra del primo punto decimale (ad esempio da V18.0 a V19.0) (“Major Release”). Le Point Release, sono normalmente costituite da correzioni di Errori noti, mentre, normalmente, le Major Release costituiscono una nuova versione del Software che contiene funzionalità nuove o avanzate. Il Cliente ha il diritto di ricevere le nuove Point Release e le nuove Major Release del Software rilasciate ai clienti di SISW in generale durante un qualsiasi periodo per il quale il Cliente ha acquistato Servizi di Manutenzione per il Software applicabile in conformità con il presente Contratto. Tale diritto non si estende a release, moduli, opzioni, prodotti futuri o upgrade della funzionalità o della prestazione del Software sviluppati da SISW come prodotto su misura per un singolo cliente o sviluppati e concessi in licenza da SISW come prodotto separato e non destinato al rilascio ai clienti in generale nell'ambito dei Servizi di Manutenzione. Il Cliente è responsabile dell'installazione e dell'implementazione di qualsiasi nuova versione e conversione dei dati richiesta. Il Cliente resta l'unico e solo responsabile della configurazione delle sue apparecchiature e del suo software, ivi inclusa la compatibilità di eventuali apparecchiature o software aggiuntivi con il Software di SISW. Alcuni prodotti e gruppi di prodotti utilizzano definizioni diverse per le release del software, come specificato nelle Condizioni Specifiche di Prodotto.

Related to NUOVE RELEASE DEL SOFTWARE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).