Common use of Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni Clause in Contracts

Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto l’Aderente circa l’istituzione di nuovi Fondi Interni. L’Aderente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto o il trasferimento di capitale dalla Gestione Separata. La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata (Paragrafo D.5. della sezione “Scheda Sintetica” e paragrafo C.2 a) della sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse degli Aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

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Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto l’Aderente il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi Interni. L’Aderente Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto o il trasferimento di capitale dalla Gestione Interna Separata. La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata (Paragrafo D.5. della sezione “Scheda Sintetica” e paragrafo C.2 a) della sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”) del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo InternoLa Compagnia, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza nell’interesse dei costi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosaContraenti, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse degli Aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri può effettuare fusioni tra Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi e politiche di investimento omogeneiomogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l’efficienza dei servizi offerti, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Artrispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi. 2 L’operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Regolamento dei Fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato valorizzato all’ultima quotazione precedente la fusione. L’operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per i Contraenti. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi Mobiliari Internicollegati al presente contratto o a XX.XXX.XX. oppure richiedere il riscatto del contratto senza l’applicazione di penali. La Compagnia può estinguere uno o più Fondi Interni collegati al presente contratto; in tal caso ciascun Contraente verrà prontamente informato per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi collegati al presente contratto o a XX.XXX.XX. oppure richiedere il riscatto del contratto senza l’applicazione di penali. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione alla Compagnia, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle quote in XX.XXX.XX. oppure in un Fondo Interno di analoghe caratteristiche qualora il suddetto Fondo non sia più disponibile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilita’ Di Premi Aggiuntivi E Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto l’Aderente circa l’istituzione di nuovi Fondi Interni. L’Aderente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto o il trasferimento di capitale dalla Gestione Separata. La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata (Paragrafo D.5. Scheda dei costi della sezione “Scheda Sintetica” Sezione I – Informazioni chiave per l’Aderente e paragrafo C.2 a) della sezione “Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse degli Aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

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