Obiettivi del Fondo e Rischi Obiettivi Clausole campione

Obiettivi del Fondo e Rischi Obiettivi. Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è: • incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e • preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il Valore Quota Protetto) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (l’Obiettivo di Protezione). L’Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente. Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (l’Accordo di Protezione) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il Valore Quota) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione. L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni. L’Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo: • sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a Société Générale; • modifiche dei parametri di rischio previsti nell’Accordo di Protezione; • fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società; • inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell’Accordo di Protezione; • assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali. Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto. In caso di mancato rinnovo dell’accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).