Obblighi del locatario. La locazione prevede, i seguenti obblighi: presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – ai fini dell’attivazione del servizio, attestante i requisiti e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza che la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi, in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare il servizio ai passeggeri e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio carico, così come previsto dall’art 1576 del C.C., tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed ogni altra riferibile alla gestione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio da incendio, danneggiamento e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animali, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito. A mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile a dolo o a colpa del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente. Il Locatario non può cedere a terzi il presente contratto di locazione e, nel caso di società locataria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78.
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Samples: Commercial Lease Agreement
Obblighi del locatario. La Il Conduttore dovrà provvedere a propria cura e spese a: - la realizzazione dell’impianto elettrico a norma di legge; - il rifacimento o sistemazione della pavimentazione esistente; Le modalità di esecuzione di tali interventi dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Valorizzazione Assets. Dovrà essere consegnata al Comune di Monza copia della dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti. I miglioramenti e le addizioni eseguite dal Conduttore negli spazi locati, anche se autorizzati dal Locatore, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest’ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 – 2° comma, 1592 e 1593 C.C.. Al Locatore è riservato il diritto di pretendere la restituzione della cosa locata nello stato di fatto in cui fu assegnata. Il conduttore si impegna ad eseguire a sua cura e spese la manutenzione ordinaria dei locali. Il Conduttore si impegna formalmente ad accettare la fornitura del riscaldamento centralizzato e/o condizionamento, qualora l’immobile oggetto del presente contratto ne sia dotato, alle condizioni poste dal Locatore, salvo il disposto dell’art. 10 della legge 392/78, ed a rimborsare tutte le spese di esercizio degli impianti stessi, anche qualora non intenda usufruire del suddetto servizio. Sono a carico del Conduttore l’attivazione e gli oneri relativi alle utenze di rete (gas, energia elettrica ….) necessari allo svolgimento dell’attività; Le riparazioni tutte, di cui all’art. 1609 C.C., sono a carico del Conduttore, senza onere alcuno per il Locatore e senza pretendere indennità o rimborsi nel corso del rapporto contrattuale o al termine dello stesso. In caso di guasti il Locatore ha facoltà di sostituirsi al Conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riparazione; in difetto sarà prelevato dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Conduttore, pena la risoluzione del contratto ipso jure. Gli oneri accessori alla locazione prevededi cui al presente contratto vengono ripartiti in base alla tabella oneri accessori ripartizione fra locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat registrata il 30 aprile 2014 a Roma (Agenzia Entrate, ufficio territoriale Roma2, n. 8455/3) (allegato B). Il Locatore può eseguire riparazioni, addizioni e miglioramenti, anche se non abbiano carattere di urgenza, alle parti comuni ed agli spazi esterni all’unità locata, senza corrispondere alcun indennizzo al Conduttore, anche se questi, per effetto di tali interventi, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 C.C. e precedenti. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore ed i terzi dei danni causati, per colpa sua, di persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata. Verificandosi danni allo stabile, agli impianti, alle tubazioni ed agli scarichi di uso comune, provocati da incuria, vandalismo o furto, senza che sia possibile identificarne l’autore, il Conduttore riconosce al Locatore il diritto di esigere il risarcimento della spesa “pro-quota” da tutti i locatari ai quali possa essere attribuito un interesse al ripristino delle parti asportate, danneggiate o ingombrate. Il Conduttore, rinunziando anche agli effetti dell’art. 1585 C.C., esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che siano ad esso derivati da fatto, omissione o colpa di altri inquilini o di terzi in genere. Il personale incaricato della custodia dello stabile agisce nell’esclusivo interesse del Locatore e questi non assume responsabilità alcuna per il suo operato. Il Conduttore non potrà sperimentare alcuna azione per fatto imputabile al personale di custodia, né potrà far risalire al Locatore la responsabilità per eventuali furti nella cosa locata e ciò per patto espresso. Il Conduttore si obbliga a mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che i locali stessi emanino esalazioni sgradevoli e nocive. Il Conduttore è tenuto a fornirsi di apposito contenitore per depositare e/o smaltire, a sua cura e spese, i seguenti obblighi: presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune rifiuti umidi e/o speciali derivanti dalla propria attività. Il carico e lo scarico di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – ai fini dell’attivazione del servizio, attestante i requisiti e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza che la parte abbia diritto merci o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati altro dovranno essere effettuati in modo da non arrecare dannidisturbo alcuno agli altri inquilini. Per l’impianto di macchinari e strumenti per lavorazione o altro il Conduttore dovrà riportare il consenso scritto del Locatore. Qualora essi avessero a produrre rumori o inconvenienti tali da provocare reclami da parte degli altri inquilini, molestie il Conduttore dovrà provvedere immediatamente a rimuoverli, sotto pena di incameramento del deposito cauzionale e risoluzione ipso jure e ipso facto del contratto. Quando il Conduttore abbia l’uso di passaggi, cortili o disturbo all’ambiente o a terzigiardini, dovrà tenerli rigorosamente sgombri. Il Conduttore nel caso in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare il servizio ai passeggeri e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio carico, così come previsto dall’art 1576 del C.C., tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed ogni altra riferibile alla gestione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio da incendio, danneggiamento e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animalicui, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attivitàl’attività di utilizzo del bene, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere impieghi personale dipendente, dovrà ottemperare a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 assicurativi, previdenziali, infortunistici e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e igiene del personale dipendente e collaboranteaddetto, rimanendo escluso osservando il Comune da contratto nazionale di categoria, restando esclusi ogni eventuale responsabilità e/o obblighi dell’Ente concedente per violazioni in merito. A mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile a dolo o a colpa del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente. Il Locatario non può cedere a terzi il presente contratto di locazione e, nel caso di società locataria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78materia.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Obblighi del locatario. La locazione prevede, i seguenti obblighi: presentare allo sportello Il locatario sarà unico responsabile per le attività produttive infrazioni alle norme di legge derivanti dall’uso del Comune di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – ai fini dell’attivazione del servizio, attestante i requisiti e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza che la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terziveicolo, in particolare sorvegliare quelle previste dal Codice della strada. Il locatario si impegna a pagare quanto dovuto ed impedire comportamenti che possano disturbare a sollevare il servizio locatore da ogni onere, pertanto le sanzioni amministrative e pecuniarie comminate dalle Autorità per tali infrazioni saranno respinte ai passeggeri e comandi di com- petenza, i quali provvederanno la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo notifica al locatario. Il locatario dovrà utilizzare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia secondo e per gli usi per i dettami in via generale del Codice Civilequali esso è adibito ed equipag- giato; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio carico, così come previsto dall’art 1576 del C.C., dovrà prendere tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese misure necessarie per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed ogni altra riferibile alla gestione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio proteggere il veicolo da incendio, danneggiamento furto o altri danni in genere e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animali, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito. A mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, rispettare tutte le necessarie misure disposizioni del codice della strada vigente. Il veicolo non può essere utilizzato per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle competizioni sportive, di velocità o di regolarità, nè per lezioni di guida o di trasporto di materiali pericolosi, infiammabili inquinanti, esplosivi o radioattivi. Il locatario dovrà riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizioneritiro, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’usonorma- le deperimento derivante dall’uso, completo di tutta la dotazione iniziale, quale pneumatico di scorta, chiavi, borsa ferri, crick, triangolo, set lampade di ricambio, carta di circolazione, certificato assicurativo e con la stessa quantità di carburante presente al momento del ritiro. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile guasti al veicolo durante la circolazione il locatario dovrà rivolgersi esclusivamente alla rete di assistenza mediante richie- sta di intervento da effettuarsi al N. Telefonico . Dovrà altresì avvisare il locatore entro il . Qualsiasi intervento di riparazione effettuato al di fuori della suddetta rete o comunque non autorizzato dal locatore rimarrà a dolo o a colpa totale carico del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalentelocatario. Il Locatario locatore si riserva in ogni caso la facoltà di richiesta di eventuali danni dovuti da interventi non può cedere effettuati a terzi il presente contratto regola d’arte o secondo le prescrizioni di locazione euso e manutenzione della casa pro- duttrice del veicolo. Rimangono a totale carico del locatario eventuali danni alle parti mecca- niche del veicolo, nel caso di società locatariaderivanti da incuria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione disattenzione o negligenza durante l’uso del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78veicolo.
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Obblighi del locatario. La locazione prevedegestione della struttura, i seguenti obblighi: presentare allo sportello unico oggetto del presente Contratto, viene effettuata dal locatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare delle attività in essa svolte, a tutti gli effetti di legge. Il locatario è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere le attività produttive previste dal vincolo di destinazione d’uso, con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Il locatario è obbligato, successivamente alla stipula del Comune presente contratto e prima dell’inizio delle attività che dovranno svolgersi all’interno della struttura, a comunicare in forma scritta:
a) il nominativo del Responsabile del Nido d’Infanzia ed il relativo recapito telefonico, quale referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale;
b) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;
c) il programma delle attività ed orari di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio funzionamento del Nido d’Infanzia e le rette applicate. Nella fase successiva all’inizio delle attività – ai fini dell’attivazione del servizioil locatario è obbligato:
a) a provvedere alla fornitura, attestante i requisiti alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza degli arredi in uso che la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme dovessero risultare necessari;
b) a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi, in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare il servizio ai passeggeri e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata attrezzature presenti nella struttura;
c) a provvedere al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio caricopagamento delle spese relative a: custodia, così come previsto dall’art 1576 del C.C., tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gasriscaldamento dei locali, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed intestandosi le relative utenze, nonché al pagamento della Tares;
d) a dotare il Nido di ogni altra riferibile alla materiale necessario per il suo funzionamento;
e) a dotarsi di una utenza telefonica fissa/o mobile al fine di consentire il contatto con gli Uffici Comunali e da parte dell’utenza con il Nido d’Infanzia, con relative spese a proprio carico. Il locatario dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa sotto il profilo giuridico, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:
A) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dal C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità del presente appalto), previdenziale ed assicurativo;
B) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la copertura normativa in materia di sicurezza del rischio lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l’Amministrazione Comunale da incendio, danneggiamento e ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi per terzi;
C) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell’espletamento del servizio o conseguenti all’attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi causa a coserisarcimento, personesenza diritto di rivalsa. Pertanto, animalideve stipulare, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata dell’appalto, idonea polizza assicurativa per:
a. responsabilità civile per se stesso, per il personale impiegato e verso terzi (compresi i bambini nel novero dei terzi);
b. polizza assicurativa infortuni per il personale e per i bambini per tutte le attività didattiche svolte, sia in ambito scolastico che non, organizzate dal locatario, sia all’interno che all’esterno della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere struttura. Il locatario s’impegna a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 far fronte ad ogni e s. m. i. in materia di salute qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possono derivare da inconvenienti e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro danni causati all'utente o a terzi e del personale dipendente e collaborantealle cose, rimanendo escluso esonerando il Comune di Siniscola da ogni eventuale e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa. Il Comune sarà esentato da ogni azione, sia in meritovia giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. A mettere immediatamente in attoAlla scadenza del contratto, in caso di immediato pericoloil locatario è tenuto a riconsegnare l’immobile, tutte gli arredi e le necessarie misure per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile attrezzature in buono stato di efficienza conservazione e conservazionefunzionamento, così pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da poterlo riconsegnare al locatoreapposito verbale, al termine della locazione, redatto in ottima condizione, fatto salvo contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con il normale deterioramento dovuto all’usoverbale di consegna dei locali . In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile Sarà a dolo carico del locatario la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o a colpa del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente. Il Locatario non può cedere a terzi il presente contratto di locazione e, nel caso di società locataria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78danneggiati.
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Samples: Contratto Di Locazione
Obblighi del locatario. Il locatario si impegna a: - corrispondere il canone di locazione fissato in €. __________annui, da versarsi in quattro rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze: al 30/04; al 30/06; al 31/08 ed al 31/10. Le parti convengono che il canone venga aggiornato annualmente in relazione alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati. La misura dell’aggiornamento sarà quella massima consentita. Il pagamento del canone non potrà essere sottoposto o ritardato da pretese od eccezioni di qualunque specie e natura del locatario. Il mancato puntuale pagamento in tutto o in parte per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituirà immediatamente messa in mora del locatario con la conseguente risoluzione del contratto a danno e spese dello stesso. Il locatario sarà comunque tenuto, in ogni caso, al pagamento dell’interesse di mora sulle somme non corrisposte. - assumere per tutta la durata della locazione, qualsiasi onere dovuto, ivi comprese le utenze, nulla escluso. A titolo esemplificativo si specificano alcuni obblighi: pagamento delle imposte, dei contributi gravanti sulla proprietà, ecc.; - ottemperare ed assumersi tutti gli obblighi ed impegni, e quant’altro contenuto nel bando pubblico per la concessione in locazione prevededei chioschi di cui alla presente, emesso in data ____ prot. n. _________; - presentare entro e non oltre 15 gg. dalla stipula del contratto di locazione, una regolare Denuncia di Inizio Attività Edilizia, corredata degli elaborati e documenti richiesti per legge, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, così come previsto dal protocollo d’intesa di cui alla delibera di G.C. n. 115 dell’8 giugno 2015; - attestare all’Ufficio Tecnico Comunale, dopo l’esecuzione dei lavori di cui sopra, l’agibilità del chiosco, allegando la necessaria documentazione secondo legge; - avviare l’attività commerciale entro 3 (tre) mesi dopo la presentazione del certificato di agibilità, salvo cause impreviste ed imprevedibili non dipendenti dalla propria volontà; - eseguire, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria del chiosco e delle aree pertinenziali concesse, senza diritto di rimborso spese o quant’altro da parte del Comune, al fine di mantenere in perfetto stato di efficienza il chiosco; - arredare completamente il chiosco e il plateatico di pertinenza, ivi compresa l’attrezzatura per l’esercizio dell’attività commerciale, secondo le normative vigenti e le eventuali prescrizioni dell’ASL, nonché a collegare ed adattare le attrezzature di cui sopra agli impianti già predisposti a proprie cure e spese, senza alcun diritto di rimborso; - installare a proprie spese e cure senza alcun diritto di rimborso, i seguenti obblighicorpi illuminanti ed a tinteggiare le pareti; - porre in opera l’arredamento esterno, solo dopo avere ottenuto il preventivo parere favorevole dell’U.T.C.; - acquisire titoli autorizzativi, nel rispetto di tutte le norme vigenti, relativi all’esercizio dell’attività imprenditoriale da porre in essere; - dotarsi di assicurazione per incendio e R.C. verso terzi per la struttura e l’area utilizzata, per tutti i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di che trattasi; - gestire direttamente l’attività imprenditoriale in parola; - provvedere alle spese e all’assunzione di responsabilità, relativamente al personale impiegato nell’esercizio dell’attività, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalla Legge; - provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in locazione oltre che alla pulizia del chiosco, mantenendo sempre in ottimo decoro l’attività e le sue pertinenze. Il locatario ha presentato la cauzione definitiva pari a € …………………. mediante la consegna: presentare allo sportello unico di un assegno circolare intestato al “Comune di Mercogliano” n._________________ del _______________; una polizia fidejussoria assicurativa o bancaria corrispondente all’importo calcolo secondo la percentuale di cui innanzi, avente validità per le attività produttive almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta che prevede come richiesto, la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Lignano Sabbiadoro Mercogliano. Il locatario si impegna a riconsegnare le unità immobiliari locate nello stato medesimo in cui le ha ricevute salvo il deperimento legato all’uso, pena il risarcimento del danno. Il locatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza un preventivo consenso scritto proveniente dal locatore. Tutti i lavori, opere e le aggiunte eseguite durante la SCIA – segnalazione certificata locazione andranno a beneficio del locatore senza che il locatario possa accampare diritti o rimborsi o pretese di inizio attività – ai fini dell’attivazione alcun genere, a meno che il locatore non preferisca la restituzione dei locali nel ripristino stato, a spese del serviziolocatario. Il locatario è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata. Il chiosco si concede in locazione per il solo uso di esercizio della seguente attività: ______________________________________. E’ espressamente vietata qualsiasi variazione, attestante i requisiti anche parziale, di destinazione o uso della struttura locata e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica delle modalità di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”svolgimento dell’attività contrattualmente prevista. L’eventuale carenza La violazione di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza che la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi, in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare il servizio ai passeggeri e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio carico, così come previsto dall’art 1576 del C.C., tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed ogni altra riferibile alla gestione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio da incendio, danneggiamento e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animali, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito. A mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile a dolo o a colpa del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalentecontratto. Il Locatario si obbliga a non può cedere recare disturbo, con la sua attività, alla quiete pubblica. Il locatario dichiara di ritenere i locali idonei al proprio uso, esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività. Il locatario dichiara di essere a terzi conoscenza che il mancato adempimento anche di una sola condizione o clausola del presente contratto di locazione e, nel caso di società locataria, non può modificare comporta la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignanodecadenza dell’atto. Il Locatariolocatario potrà recedere dal contratto, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svoltoper sopravvenuti gravi motivi, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita mediante raccomandata a/r con preavviso di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78sei mesi.
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Obblighi del locatario. La locazione prevedeL’affidatario dovrà provvedere nell’utilizzo degli spazi concessi in disponibilità impegnandosi: - ad allestirli e attrezzarli per l’utilizzo a Bar – Caffetteria – Somministrazione alimenti e bevande - facendosi carico di ogni adattamento distributivo ed impiantistico, i seguenti obblighi: presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune della cura e manutenzione e relative spese; - arredo e attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – ai fini dell’attivazione del servizio, attestante i requisiti e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto idoneità specifica; - ad utilizzare gli immobili oggetto di locazione senza che e le relative pertinenze unicamente secondo la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco, come previsto dal “Regolamento comunale in materia di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019loro specifica destinazione d’uso; garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi, in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare il servizio ai passeggeri e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato - alla pulizia dello spazio concesso in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art. 1609 del Codice Civile, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere tutti gli allestimenti a proprio carico, così come previsto dall’art 1576 del C.C.alla raccolta dei rifiuti e al loro smaltimento, utilizzando le procedure e adeguandosi alle modalità generali in uso nella struttura ospedaliera; - a segnalare con tempestività all’ASL ogni disfunzione o guasto riscontrato, esclusi dalla sua competenza manutentiva; - a sostenere tutte le spese condominiali per eventuali adeguamenti funzionali o normativi correlati all’utilizzo degli spazi assegnati; - a corrispondere all’ASL il canone di sua competenza; assumere a proprio carico le locazione comprensivo delle spese per gli allacci nonché per i consumi di acqua potabile calda e fredda, energia elettrica, acqua, gasriscaldamento e condizionamento ambientale, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche acque, smaltimento rifiuti, pulizia dei locali comuni ed ogni altra riferibile spesa relativa alla gestione degli stessi - non è consentito l’utilizzo di gas e fiamme libere negli spazi assegnati; - a delimitare lo spazio assegnato osservando i vincoli imposti dalla normativa, dalle autorizzazioni, dall’impiantistica generale e a sorvegliare e custodire i propri beni; - alla segnalazione ai soggetti competenti di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; - alla vigilanza e garanzia del rispetto alle norme stabilite dall’ASL, anche mediante regolamenti, allontanando chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o alle attività che vi si svolgono; - a far rispettare il divieto di fumare all’interno della struttura barstruttura; stipulare idonea polizza assicurativa per - ad applicare prezzi in linea con quelli applicati in esercizi aventi analoghe caratteristiche e nel rispetto di eventuali listini ufficiali o di convenzione; - a fornire agli incaricati dell’ASL la copertura del rischio da incendiopropria incondizionata collaborazione, danneggiamento e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animali, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgs. 81/ 08 e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito. A mettere immediatamente in attoconsentendo, in caso di immediato pericoloogni momento, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l’ il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’usoprodotti impiegati. In caso ordine al rigoroso rispetto, da parte del Conduttore, degli obblighi ora indicati, l’ASL si riserva la facoltà di deterioramento dell’immobileprocedere, imputabile a dolo senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a colpa del conduttoremezzo di propri delegati, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente. Il Locatario non può cedere a terzi il presente contratto ogni forma di locazione econtrollo ritenuta necessaria, nel caso di società locataria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione idonea e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78.opportuna;
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Obblighi del locatario. La locazione prevedeIl Locatario si impegna: a) a non sublocare l’immobile oggetto del presente contratto salvo autorizzazione scritta del Consorzio; b) a provvedere alla manutenzione ordinaria, i seguenti obblighi: presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Lignano Sabbiadoro la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – ai fini dell’attivazione del servizio, attestante i requisiti e presupposti previsti dalla vigente normativa, corredata dalla notifica di impresa alimentare inviata all’ASS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”prevista dall’art. L’eventuale carenza di requisiti e presupposti ovvero il loro venir meno successivamente, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione senza che la parte abbia diritto o pretenda rimborsi spese o somme a titolo di risarcimento. non installare nell’esercizio pubblico apparecchi da gioco1576 X.X. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx, come previsto constatato dal “Regolamento comunale Locatario, è oggi in materia normale stato di giochi leciti” approvato con delibera di CC n. 8 del 29.01.2019; garantire che i servizi vengano espletati manutenzione, a norma dell’art. 1576 C.C.) in modo da riconsegnarlo alla cessazione del contratto nello stato in cui gli è stato consegnato; c) ad assumersi ogni eventuale onere che dovesse essere prescritto per la conservazione ordinaria della destinazione dell’immobile; d) a non arrecare danniapportare senza il preventivo consenso scritto del Consorzio modifiche e/o migliorie alle parti strutturali dell’immobile o far eseguire mutamenti nei locali o negli impianti dell’immobile o modificare e/o integrare le pareti attrezzate esistenti se non con strutture analoghe (in colore e materiale) a quelle esistenti; quindi di riconsegnare al Consorzio i locali allo stato pristino in cui gli è stato consegnato, molestie salvo il deperimento dovuto al normale uso e libero da persone e/o disturbo all’ambiente cose; e) a non richiedere alla scadenza della locazione alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate ai locali ed agli impianti, ai servizi, alle pareti attrezzate, anche se autorizzate preventivamente dal Consorzio; f) a sollevare il Consorzio da ogni responsabilità conseguente l’uso dell’immobile locato e pertinenze comuni derivabili dai propri clienti, dipendenti, o terzi in genere; g) a terzirendere responsabili degli eventuali danni provocati ai locali locati ed alle parti comuni della palazzina servizi i propri dipendenti, in particolare sorvegliare ed impedire comportamenti che possano disturbare i clienti e i terzi aventi causa; h) a lasciar visitare il servizio ai passeggeri compendio immobiliare alle persone indicate dal Consorzio ogni qualvolta richiesto, previo accordo. Art. 9 – Pagamento dei canoni e la tranquillità degli astanti; condurre l’immobile dato in locazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia secondo i dettami in via generale del Codice Civile; curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell’immobile, le riparazioni di piccola manutenzione delle spese. Il canone di cui all’art. 1609 4 e le spese di cui all’art. 5 dovranno venire corrisposti entro 30 giorni dalla data della fattura che verrà emessa anticipatamente per il trimestre di competenza e che verrà trasmessa via posta elettronica certificata in formato pdf (fatto salvo successivo accordo tra le parti), sul conto corrente del Codice CivileCONSORZIO acceso presso la Banca ……………………… contraddistinto dal codice IBAN ………………………………………… salvo variazione tempestivamente comunicata. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento, e la pulizia dei locali e delle pertinenze e verranno conteggiati gli interessi legali di mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza con obbligo di segnalazione immediata al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria a carico dello stesso; assumere a proprio carico, mora nei termini previsti dal d.lgs. 231/02 così come previsto dall’art 1576 del C.C., tutte le spese condominiali di sua competenza; assumere a proprio carico le spese per gli allacci nonché per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti ed utenze telefoniche ed ogni altra riferibile alla gestione della struttura bar; stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio da incendio, danneggiamento e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi causa a cose, persone, animali, per danni arrecati nell’ambito dell’esercizio della propria attività, valido per tutta la durata della locazione per un valore assicurato di € 1.000.000,00; assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all’ attuazione del d. lgsmodificato dal d.lgs. 81/ 08 e s. m. i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito. A mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l’ accesso ai locali concessi in locazione fino all’ avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al locatore affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza del locatore stesso, precisando che, in tale eventualità, non avrà diritto ad alcun risarcimento per effetto del mancato utilizzo dell'immobile. A mantenere l’immobile in buono stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al locatore, al termine della locazione, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile a dolo o a colpa del conduttore, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente. Il Locatario non può cedere a terzi il presente contratto di locazione e, nel caso di società locataria, non può modificare la compagine societaria in misura superiore al 49% salvo espressa autorizzazione del Comune di Lignano. Il Locatario, date le caratteristiche della presente locazione e del servizio svolto, si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa compresa la perdita di avviamento già esclusa dall’art. 35 L. 392/78, riconoscendo che l’entità del canone tiene già conto, della rinuncia ad alcuni diritti non obbligatoriamente previsti dalla legge 392/78192/12.
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