Common use of OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI Clause in Contracts

OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI. L’impresa annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l’Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

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OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI. L’impresa annualmente semestralmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l’Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.. LA/LE SOCIET A’

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OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI. L’impresa annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l’Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

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