Common use of Obblighi dell’Inps Clause in Contracts

Obblighi dell’Inps. 1. Fermo restando quanto previsto dal sesto perio- do dell’articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione men- sile, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all’istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento. 3. In caso di premorienza del richiedente, l’INPS si impegna ad informare, in via telematica, l’istituto finan- ziatore e l’impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafe, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadro. 4. L’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedenti, all’ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APE.

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Samples: Financing Agreement

Obblighi dell’Inps. 1. Fermo restando quanto previsto L’istituto, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a riconoscere un contributo per l’attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente. 2. Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo massimo pro-capite mensile di € 100,00 per utente in carico con PAI accettato , ai sensi dell’art. 8 del presente Avviso, a decorrere: - da luglio 2022 per gli Enti che si convenzioneranno entro il 9 maggio 2022; - dal sesto perio- do dell’articolo 1secondo mese successivo al convenzionamento in caso di successive adesioni. 3. Il contributo gestionale teorico massimo di cui al precedente comma, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232sarà ridotto, in caso di incapienza della pensione men- silevariazione in diminuzione superiore al 10%, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge in proporzione alla percentuale di servizi non erogati nel trimestre, per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di assistenza individuale approvati. Per effettuare tale calcolo non si terrà conto del budget relativo ai supporti (di cui all’art. 3, comma 1, lettera G) e lo versa all’istituto finanziatorealla prestazione integrativa “sollievo” (di cui all’art. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata3, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnticomma 1, lettera D). 2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento. 34. In caso di premorienza totale assenza di erogazione del richiedenteservizio per tre mesi consecutivi sarà prevista un’ulteriore penale pari al 5% del contributo gestionale massimo teoricamente dovuto, l’INPS come previsto dal comma 2 del presente articolo. 5. In caso di totale assenza di erogazione delle prestazioni integrative protratta per quattro mesi, provata dalla mancata dichiarazione di cui all’art. 9, comma 1, la convenzione si impegna ad informareintende risolta e il soggetto convenzionato è tenuto alla restituzione dell’acconto erogato ai sensi dell’art. 13, comma 1. 6. L’Inps, in via telematicasede di sottoscrizione della convenzione, l’istituto finan- ziatore si impegnerà a sostenere il costo delle prestazioni integrative, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun utente di cui all’art. 8, opportunamente documentato mediante allegazione di fatture e l’impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafe, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadrodocumentazione comprovante la spesa in procedura HCP. 4. L’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedenti, all’ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APE.

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Samples: Service Agreement

Obblighi dell’Inps. 1. Fermo restando quanto previsto L’istituto si impegna a riconoscere un contributo per l’attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva eroga- zione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente. 2. Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo pro-capite massimo mensile di € 100,00 per utente in carico con PAI accettato, ai sensi dell’art 8 dell’Av- viso di ricerca di adesione, a decorrere da: - da luglio 2022 per gli Enti che si convenzioneranno entro il 9 maggio 2022; - dal sesto perio- do dell’articolo 1secondo mese successivo al convenzionamento in caso di successive ade- sioni. 3. Il contributo gestionale teorico massimo di cui al precedente comma, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232sarà ridotto, in caso di incapienza della pensione men- sile, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all’istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate variazione in diminuzione superiore al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento. 3. In caso di premorienza del richiedente, l’INPS si impegna ad informare10%, in via telematicaproporzione alla percen- tuale di servizi non erogati nel trimestre, l’istituto finan- ziatore e l’impresa assicuratrice della morte per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di assistenza individuale approvati. Per effet- tuare tale calcolo non si terrà conto del soggetto richiedente entro il termine budget relativo ai supporti (di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafecui all’articolo 3, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo comma 1, lettera G) e alla prestazione integrativa “sollievo” (di cui all’articolo 3, comma 3031, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadrolettera D). 4. L’INPS trasmette alla Presidenza Le modalità tecniche di calcolo del Consiglio dei ministricontributo gestionale, riconoscibile nei limiti di quanto previsto al Ministero dell’economia precedente comma, saranno concordate nel corso della prima riunione della Commissione mista, da tenersi entro il 30 giugno 2022, e dovranno essere formalizzate nell’apposito verbale. 5. L’Inps, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a sostenere il costo delle finanze e prestazioni integrative, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun utente, opportunamente documentato mediante allegazione di fatture ovvero di documenti atti a provare la spesa in procedura HCP, nei limiti di budget determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dell’Avviso, di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedenti, all’ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APEcomma successivo.

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Samples: Accordo

Obblighi dell’Inps. 1. Fermo restando quanto previsto dal sesto perio- do dell’articolo 1L’istituto si impegna a riconoscere un contributo per l’attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva eroga- zione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente. 2. Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo pro-capite mensile di Euro 100,00 per utente in carico, comma 171ai sensi dell’art 4 dell’Avviso di ricerca di adesio - ne, della legge 11 dicembre 2016a decorrere da: 3. Il contributo gestionale teorico massimo di cui al precedente comma, n. 232sarà ridotto, in caso di incapienza della pensione men- sile, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all’istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate variazione in diminuzione superiore al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento. 3. In caso di premorienza del richiedente, l’INPS si impegna ad informare10%, in via telematicaproporzione alla percen- tuale di servizi non erogati nel trimestre, l’istituto finan- ziatore e l’impresa assicuratrice della morte per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di assistenza individuale approvati. Per ef- fettuare tale calcolo non si terrà conto del soggetto richiedente entro il termine budget relativo ai supporti (di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafecui all’articolo 10, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo comma 1, lettera G) e alla prestazione integrativa “sollievo” (di cui all’articolo 10, comma 3031, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadrolettera D). 4. L’INPS trasmette alla Presidenza Le modalità tecniche di calcolo del Consiglio dei ministricontributo gestionale, riconoscibile nei limiti di quanto previsto al Ministero dell’economia precedente comma, saranno concordate nel corso della prima riunione della Commissione mista, da tenersi entro il 30 giugno 2019, e dovranno essere formalizzate nell’apposito verbale. 5. L’Inps, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a sostenere il co- sto delle finanze prestazioni integrative, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun utente, opportunamente documentato mediante allegazione di fatture ovvero di documenti atti a provare la spesa in procedura HCP, nei limiti di budget determi- nato ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dell’Avviso, di cui al comma successivo. 6. Il budget dovrà intendersi attribuito per anno solare e al Ministero determinato dall’incrocio tra il valore dell’ISEE Socio-sanitario e la valutazione del lavoro e delle politiche socialibisogno socio-assistenziale, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativocui all’articolo 4 dell’Avviso, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedentialla seguente tabella che, all’ammontare ai soli fini di facili - tà di calcolo, riporta l’importo mensile: 7. I supporti di cui alla lettera G) dell’Art. 100 potranno essere erogati nella misura massima del finanziamento richiesto10% del budget individuale annuale. L’utente ha la possibilità di cu- mulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 8. Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, alle richieste nel solo caso di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani erogazione di ammortamento al fine di garantire supporti, il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APEbeneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza.

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Samples: Partnership Agreement

Obblighi dell’Inps. 1. Fermo restando quanto previsto L’istituto si impegna a riconoscere un contributo per l’attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva eroga- zione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente. 2. Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo pro-capite mensile di Euro 100,00 per utente in carico, ai sensi dell’art 4 dell’Avviso di ricerca di adesio- ne, a decorrere da: - (da luglio 2019 per gli Enti che si convenzioneranno entro il 27 maggio 2019; - dal sesto perio- do dell’articolo 1secondo mese successivo al convenzionamento in caso di successive ade- sioni.) 3. Il contributo gestionale teorico massimo di cui al precedente comma, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232sarà ridotto, in caso di incapienza della pensione men- sile, l’INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all’istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dalle rate di pensio- ne mensili erogate variazione in diminuzione superiore al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all’istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 2. L’INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l’am- montare della rata di ammortamento in funzione dell’im- porto del finanziamento. 3. In caso di premorienza del richiedente, l’INPS si impegna ad informare10%, in via telematicaproporzione alla percen- tuale di servizi non erogati nel trimestre, l’istituto finan- ziatore e l’impresa assicuratrice della morte per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di assistenza individuale approvati. Per ef- fettuare tale calcolo non si terrà conto del soggetto richiedente entro il termine budget relativo ai supporti (di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell’uf- ficiale d’anagrafecui all’articolo 10, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamen- to del decesso da parte del medico necroscopo, ai sen- si dell’articolo comma 1, lettera G) e alla prestazione integrativa “sollievo” (di cui all’articolo 10, comma 3031, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come iden- tificati. L’impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadrolettera D). 4. L’INPS trasmette alla Presidenza Le modalità tecniche di calcolo del Consiglio dei ministricontributo gestionale, riconoscibile nei limiti di quanto previsto al Ministero dell’economia precedente comma, saranno concordate nel corso della prima riunione della Commissione mista, da tenersi entro il 30 giugno 2019, e dovranno essere formalizzate nell’apposito verbale. 5. L’Inps, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a sostenere il co- sto delle finanze prestazioni integrative, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun u- tente, opportunamente documentato mediante allegazione di fatture ovvero di do- cumenti atti a provare la spesa in procedura HCP, nei limiti di budget determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dell’Avviso, di cui al comma successivo. 6. Il budget dovrà intendersi attribuito per anno solare e al Ministero determinato dall’incrocio tra il valore dell’ISEE Socio-sanitario e la valutazione del lavoro e delle politiche socialibisogno socio-assistenziale, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativocui all’articolo 4 dell’Avviso, ripartite anche in base all’età dei soggetti ri- chiedentialla seguente tabella che, all’ammontare ai soli fini di facili- tà di calcolo, riporta l’importo mensile: FASCIA DI PUNTEGGIO RELATIVA AL BISOGNO ASSISTENZIALE VALORE ISEE Fascia I Fascia II Fascia III Fino a 8.000,00 euro 500 400 300 da 8.000,01 a 16.000,00 euro 400 300 200 da 16.000,01 a 24.000,00 euro 300 200 150 da 24.000,01 a 32.000,00 euro 200 150 0 da 32.000,01 a 40.000,00 euro 150 0 0 7. I supporti di cui alla lettera G) dell’Art. 100 potranno essere erogati nella misura massima del finanziamento richiesto10% del budget individuale annuale. L’utente ha la possibilità di cu- mulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 8. Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, alle richieste nel solo caso di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani erogazione di ammortamento al fine supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza. Qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia pre- sentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di garantire il monitorag- gio dello stato di attuazione dell’APEcui all’art. 5, comma 1, non saranno attribuite prestazioni integrative.

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