Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro Clausole campione

Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro. L’aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file, prodotti e codice sorgente oggetto di realizzazione nell’esecuzione del contratto.
Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro. L’operatore economico, e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti e le copie digitali dei file oggetto di trattamento nell’esecuzione del contratto. Tale obbligo permane, illimitatamente nel tempo, anche alla scadenza del contratto. Ad avvenuto completamento del servizio, sulla base dell’esito riportato dal verbale finale di regolare esecuzione, l’aggiudicatario si impegna a distruggere e non conservare le copie di lavoro, sia se tenute in riproduzione cartacea che in copia digitale.