Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII. 27.1 Nei casi in cui si applichi l’articolo 156 del d.lgs. 152/06: a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico, messo a disposizione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest’ultimo possa essere contattato direttamente dall’utente finale per concordare un appuntamento; b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è soggetto alle prescrizioni in tema di appuntamento concordato di cui all’Articolo 24, Articolo 25 e Articolo 26, e, in caso di mancato rispetto di quest’ultimo, ad erogare all’utente finale, tramite il gestore del servizio di acquedotto, l’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72, comma 72.1.
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