VARIANTI IN CORSO D’OPERA Clausole campione

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è...
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Per le Varianti in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.03.2018. Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, potranno essere utilizzate nell’ambito della realizzazione dei medesimi interventi al fine di far fronte a eventuali maggiori occorrenze che si rendessero necessarie alla esecuzione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione. Eventuali economie accertate a seguito della realizzazione dell'opera restano nella disponibilità di ciascun programma di riferimento della Regione.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti ovvero fino alla concorrenza del quinto dell’importo. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi ammessi dalla nor- mativa vigente. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risol- vere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i la- vori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato.‌ Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in dimi- nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, purché non comportino mo- difiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo in aumento di tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario e deve trovare copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni nella progettazione di cui all’art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono considerate varianti, ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall’art. 106 sopra richiamato, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 può risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale. Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni al progetto approvato. La valutazion...
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 3.1 Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1661 del Codice civile, eventuali varianti in corso d’opera, richieste dal Cliente saranno definite, concordate e quantificate di volta in volta tra le Parti.