VARIANTI IN CORSO D’OPERA Clausole campione

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è...
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26. 2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei ...
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali. 2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. 3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi delle Tariffe richiamate o allegate al presente Accordo con il ribasso offerto dall’Appaltatore di cui al precedente articolo 7 del presente Accordo e eventuali nuovi prezzi definiti nel rispetto delle Condizioni Generali. 4. Dopo l’approvazione da parte di Ferrovie di ciascuna variante, si darà atto, con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al “Programma lavori”, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante. 5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo, detta riduzione o aumento saranno applicati all’importo corrisposto all’Appaltatore.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Per le Varianti in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.03.2018. Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, potranno essere utilizzate nell’ambito della realizzazione dei medesimi interventi al fine di far fronte a eventuali maggiori occorrenze che si rendessero necessarie alla esecuzione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione. Eventuali economie accertate a seguito della realizzazione dell'opera restano nella disponibilità di ciascun programma di riferimento della Regione.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni nella progettazione di cui all’art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono considerate varianti, ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall’art. 106 sopra richiamato, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 può risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Varianti in corso d’opera 18.1 Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente in conformità alla procedura stabilita dagli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali e fermi restando i limiti di cui al D.Lgs. 50/2016; 18.2 Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa; 18.3 Errori ed omissioni nei Computi Metrici del “progetto offerto in gara” non concorreranno alla determinazione della maggiore o minore spesa per le varianti; 18.4 Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati le Tariffe e i prezzi dell’“Elenco prezzi” Allegato A.10.3 offerti dall’Appaltatore, ovvero, in mancanza di un’idonea voce di tariffa, i prezzi ricavati da nuove analisi, sempre con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore; 18.5 Dopo l'approvazione da parte di LFI S.p.A di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in Variante; 18.6 Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale risultante dall’approvazione del Progetto esecutivo PE, detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto all’Appaltatore; 18.7 Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal “Committente”; 18.8 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da LFI S.p.A sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo della Voce a Corpo n°1 “Progetto Definitivo offerto in gara ed Esecutivo” indicato nell’allegato A.10.2 e l’importo presunto dell’appalto, al netto della Voce a Corpo n°1.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti ovvero fino alla concorrenza del quinto dell’importo. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 3.1 Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1661 del Codice civile, eventuali varianti in corso d’opera, richieste dal Cliente saranno definite, concordate e quantificate di volta in volta tra le Parti. 3.2 Qualora taluni materiali o impianti previsti nella descrizione delle opere contenuta o allegata al Contratto non siano disponibili o reperibili sul mercato, EEN è autorizzata alla sostituzione per equivalente, previa