OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA. 7.6.1. E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Forniture, www.gruppo.acea.it, Condizioni Generali Di Contratto Di Forniture
OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA. 7.6.1. E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
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Samples: www.comune.genova.it