RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE Clausole campione

RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione; • il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. 20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. Il Committente puo’ chiedere la risoluzione del contratto nei casi e nelle forme di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione il Committente avrà facoltà di escutere la garanzia fideiussoria definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto. In caso di risoluzione il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso: di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; di compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU; di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati. di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato; xxxxxx e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi; di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto; di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell’Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza; di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del codice . prestazioni Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. alla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confro...

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: