Common use of OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI Clause in Contracts

OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare

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Sources: Accordo Quadro Multi Fornitore