PARTE NORMATIVA. Sono diversi gli elementi normativi negoziati nell’ipotesi di accordo sottoscritta. Uno tra i più importanti è stato il riconoscimento della stagionalità a livello nazionale, circoscrivendola alle lavanderie industriali che operano per le strutture turistico-ricettive e della ristorazione, alle lavorazioni svolte dai reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione, nonché ad un massimo di otto mesi di durata complessiva nell’arco dell’anno tra datore di lavoro e lavoratore. La procedura è attivabile solo dietro accordo tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in assenza quelle territoriali. L’accordo ha modificato e introdotto altri aspetti sostanziali di carattere normativo. La possibilità per i lavoratori di richiedere per una seconda volta l’anticipazione del 70% del TFR, purché siano decorsi tre anni dalla prima richiesta e vi siano motivazioni diverse dalla precedente. Viene introdotta la calendarizzazione dei permessi legge 104/1992, almeno su base mensile, con alcune deroghe nel caso di comprovate ragioni e vengono fatti salvi i casi di improvvisa grave urgenza. Vengono introdotti ulteriori tre mesi di permessi retribuiti a quelli già previsti per legge (per un massimo di sei) per le donne vittime di violenza di genere nelle modalità di cui all’art. 24, D.Lgs. 80/2015. Il periodo di prova degli operai inquadrati con livello B1 e B2 viene allineato agli altri livelli e incrementato a 2 mesi. Il periodo di affiancamento, in caso di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l’assenza, al fine del passaggio di consegne, passa da 30 a 60 giorni. Viene aumentata dal 10% al 12% la percentuale di accoglimento delle richieste di trasformazione in contratto part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, da necessità del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi. Riguardo alla comunicazione delle assenze per permessi, congedi e aspettative, le parti hanno stabilito che esse vengano comunicate entro la quarta ora dall’inizio dell’orario di lavoro e non più entro il normale orario di lavoro giornaliero. Sulle controversie, al fine di evitare ritardi nella ricezione delle controdeduzioni alle contestazioni disciplinari da parte del lavor...
PARTE NORMATIVA. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ IPOTESI DI ACCORDO del 29 novembre 2013, trovano immediata applicazione le seguenti normative regolanti alcuni istituti, che, come già detto in premessa, devono ritenersi sostitutive e/o modificative di quanto previsto dal CCNL 12 settembre 2013, rinnovato in data 01/06/2010, applicato dall’ azienda. L'assunzione con contratto a tempo determinato ed il ricorso al contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in un’azienda con contratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indicate, è pari al 25% calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva. Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli senza. I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 20% calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Entrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche di cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche:
PARTE NORMATIVA. Tante le novità normative introdotte da questo rinnovo contrattuale, tra le principali: - Fondo di solidarietà di settore - viene istituito il Fondo, strumento destinato alle politiche attive e passive del lavoro nonché per interventi inerenti alla formazione. Una misura di prospettiva, fortemente voluta dal sindacato confederale, al fine di governare gli effetti dei processi derivanti dalla rivoluzione digitale. - Lavoro agile - viene ampliato, attraverso una regolamentazione ben specifica, l'articolo contrattuale relativo al lavoro agile in cui si conferma la sperimentazione messa in campo con il protocollo del 30 luglio e rinviando al termine dell’emergenza sanitaria in essere, per un accordo quadro nazionale specifico. Il lavoro agile, per come conosciuto e sviluppato negli ultimi mesi, entra a tutti gli effetti, in modo strutturale, a far parte della organizzazione del lavoro nel mondo delle Telecomunicazioni. - Riduzione dell’orario di lavoro- all’articolo 26 viene introdotta la norma contrattuaòle che demanda alla contrattazione aziendale la possibilità di apportare una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Un passaggio tutt’altro che “simbolico”. Con la diffusione dei modelli organizzativi “smart” o comunque “remotizzati” il recupero di efficacia ed efficienza ed i risparmi logistici che ne conseguiranno abiliteranno in molte aziende il ragionamento sulla riduzione oraria. E’ bene ricordare come già oggi in Fastweb si sia raggiunto un accordo che prevede una settimana lavorativa di 38 ore pagata 40. - Riassetto delle classificazioni professionali - sono stati aggiornati i profili legati ai livelli contrattuali, sono statti inseriti ben 26 nuovi profili che danno risposte alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività “nuove” derivanti dalla rivoluzione digitale in corso nel settore. Si è proceduto inoltre alla rimozione di quelli in disuso. - Ferie e permessi solidali - viene inserito nel contratto la regolamentazione delle ferie solidali, per permettere l'assistenza dei familiari affetti da gravi patologie a tutti coloro privi di istituti. - Assistenza per figli con DSA - inserite specifiche agevolazioni orarie e flessibilità nella turnistica per i genitori con figli affetti da DSA. - Congedo per donne vittime di violenza di genere - Inserito congedo specifico per le donne vittime di violenza di genere. Affiliazione ad SLC - Tel. 00-00000000 Fax 00-0000000 UNI FISTel - Tel. 00-00000000 Fax 00-000...
PARTE NORMATIVA. 1. La fonte contrattuale come luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro.
PARTE NORMATIVA. È stata aggiornata la disciplina su: – contratto a termine, con reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali – aggiornata la disciplina sulla stagionalità – introdotto il lavoro intermittente per lavoratori che svolgono attività di delivery a domicilio. SETTORE ALIMENTARE Livello Prima tranche incremento novembre 2021 Seconda tranche incremento marzo 2022 Terza tranche incremento luglio 2022 1S 41,78 39,17 19,58 1 37,51 35,17 17,58 2 34,34 32,19 16,10 3A 32,00 30,00 15,00 3 30,27 28,38 14,19 4 29,03 27,22 13,61 5 27,69 25,96 12,98 6 25,91 24,29 12,14
PARTE NORMATIVA. A.1 Le prestazioni da richiedere si riferiscono alla matrice ( ove applicabile indicare anche la specie )
PARTE NORMATIVA. TITOLO I -RAPPORTO DI LAVORO-
PARTE NORMATIVA. Rivedere l’eliminazione delle norme che hanno ridotto drasticamente la dotazione organica delle istituzioni scolastiche; ‐ ripristinare la possibilità di sostituire il personale ata (per tutti i profili professionali) dal primo giorno di assenza; ‐ attuare la mobilità professionale verticale per tutti i profili; ‐ consentire il passaggio professionale verticale dall’area B all’area D degli assistenti amministrativi, tenuto conto che la figura del coordinatore amministrativo - area C - non è mai stata attivata; ‐ riportare ai tavoli contrattuali tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro del personale ata riprendendo il ruolo fondamentale della RSU nella negoziazione decentrata a livello di istituzione scolastica; ‐ definire con chiarezza le modalità e le procedure da adottare per la sostituzione del DSGA; ‐ equiparazione dei diritti del personale precario a quello con rapporto a tempo indeterminato, in virtù delle sentenze dei vari organi giurisdizionali, che sono intervenuti sia in materia di stabilità del rapporto di lavoro che di parità retributiva da erogare a chi svolge le stesse mansioni; ‐ liminare la condizione di scuola sottodimensionata e assegnare ad ogni singola istituzione scolastica la figura del DSGA e del DS.
PARTE NORMATIVA. Il giorno cinque aprile 2006 alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’Istituto Tecnico Commerciale “X. Xxxx” di Napoli si riuniscono le parti, ai sensi dell’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24.7.2003 per la stipula del presente Contratto collettivo integrativo d’istituto. Sono presenti: - i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria: Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, xxxx.Xxxxxxxx Xxxxx e prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx - il delegato territoriale della UIL Scuola Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx - che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli delle parti e delle loro rispettive responsabilità e persegue l’obiettivo di contemperare risultati di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali; - che nel testo del presente contratto Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sarà da ora in poi indicato con C.C.N.L., il dirigente scolastico con D.S., la rappresentanza sindacale unitaria come R.S.U., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con R.L.S., il direttore dei servizi generali amministrativi come D.S.G.A. il Ministero Istruzione, Università e Ricerca con MIUR
PARTE NORMATIVA. Clausole normative