Common use of OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO Clause in Contracts

OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la COLOPLAST SPA sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,391-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-39. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la RAYS SPA sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39. 38-39 Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la Dentsply Italia srl sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,3927-28-29-30- 31. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la MEDTRONIC ITALIA SPA sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,3924- 27-28-29-30-34-35. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la CLINI-LAB S.r.L. sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,3924-35-39. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la Hollister S.p.A. sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,391-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23-27-28-29-30-31-34-36-38. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la 3M Italia srl sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,3920-23. XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xxD.L.gs. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con il RTI SVAS BIOSANA SPA/CO.DI.SAN. SPA/TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE SRL la Teleflex Medical srl sono i nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,391-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11-12-17-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

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