OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la Convatec Italia srl sono i nn. 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-14-15-17-19-20-21-22-23. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la Convatec Italia srl X. XXXXX MILANO SPA sono i nn. 1-2-2- 3-4-5-6-7- 7-8-9-10-11-12-1413-15-17-18-19-20-2123-2227-2328-29-30-31. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Ai sensi dell’art. 1 c. 407 della legge di stabilità per l’anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) è previsto che “s gassenrs dovyanno esseye ryarrars con uno des gysms rye faymacs, gosrs sn gyaduaroysa dell’accoydo−quadyo, sn base al cysreyso del msnoy gyesso , feyma yesrando la lsbeyrà del medsco ds gyescysveye ancPe un medscsnale dsveyso gey gayanrsye la conrsnusrà reyageursca”. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la Convatec Italia srl sono i nn. 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-14-15-17-19-20-21-22-23. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016f0/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - − modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - − varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove Schema di Accordo quadro Fag. f a 24 disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - − modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b) così come modificato dal Dlgs. f6 del 2017. Ai sensi dell’ 7−bis dell’art. 48 del Codice, introdotto dal D.lgs n. f6 del 2017, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 4f, comma 2, lettere b) e c), ossia i consorzi fra societa' cooperative e consorzi stabili risultati aggiudicatari, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Fertanto in tali casi i soggetti sopramenzionati dovranno fornire la documentazione che comprovi il possesso requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’impresa consorziata subentrante.
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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Ai sensi dell’art. 1 c. 407 della legge di stabilità per l’anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) è previsto che “i pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci, posti in graduatoria dell’accordo- quadro, in base al criterio del minor prezzo………………., ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica”. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. Principio attivo, somministrazione, dosaggio Quantità quadriennale AIC Nome commerciale comprensivo di forma farmaceutica e dosaggio Prezzo offerto Prezzo offerto quadriennale Filgrastim fiala/fiala siringa iniett IV 30mu 354.280 040158040 NIVESTIM 30mu/0,5ml € 5,23000 € 1.852.884,40 In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la Convatec Italia srl sono i nn. 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-14-15-17-19-20-21-22-23. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b) così come modificato dal Dlgs. 56 del 2017. Ai sensi dell’ 7-bis dell’art. 48 del Codice, introdotto dal D.lgs n. 56 del 2017, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ossia i consorzi fra societa' cooperative e consorzi stabili risultati aggiudicatari, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Pertanto in tali casi i soggetti sopramenzionati dovranno fornire la documentazione che comprovi il possesso requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’impresa consorziata subentrante.
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OGGETTO DEL ACCORDO QUADRO. L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. Ai sensi dell’art. 1 c. 407 della legge di stabilità per l’anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) è previsto che “i pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci, posti in graduatoria dell’accordo- quadro, in base al criterio del minor prezzo………………., ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica”. Il presente Accordo quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’ Accordo Quadro; Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell’affidamento, così come definite nel Capitolato Tecnico. Principio attivo, somministrazione, dosaggio Quantità quadriennale AIC Nome commerciale comprensivo di forma farmaceutica e dosaggio Prezzo offerto Prezzo offerto quadriennale Filgrastim fiala/fiala siringa iniett IV 30mu 354.280 043615057 ACCOFIL 30mu/0,5ml sol per iniez/inf – uso sottocutaneo o endovenoso – sir. Preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5ml € 8,72000 € 3.089.321,60 In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto nei singoli atti di adesione. I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la Convatec Italia srl sono i nn. 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11-12-14-15-17-19-20-21-22-23. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c) la necessità delle modifiche può essere determinata in particolare dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b) così come modificato dal Dlgs. 56 del 2017. Ai sensi dell’ 7-bis dell’art. 48 del Codice, introdotto dal D.lgs n. 56 del 2017, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), ossia i consorzi fra societa' cooperative e consorzi stabili risultati aggiudicatari, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Pertanto in tali casi i soggetti sopramenzionati dovranno fornire la documentazione che comprovi il possesso requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’impresa consorziata subentrante.
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