Oggetto del MPE Clausole campione

Oggetto del MPE. Su MPE avviene la compravendita di energia elettrica con consegna fisica nel giorno di calendario successivo o nel medesimo giorno di calendario in cui avviene la negoziazione. Il MPE è organizzato da GME, che opera in qualità di Nominated Electricity Market Operator (NEMO) designato per l’Italia ai sensi della Lettera di designazione NEMO [7], nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/1222 [1] e si svolge in coupling con gli analoghi mercati a livello europeo. Esso si articola in: • MGP che si svolge in un’unica asta implicita a livello europeo (SDAC) eseguita il giorno di calendario antecedente al giorno di consegna • MI, basato su contrattazione continua su piattaforma unica a livello europeo (Cross Border Intraday (XBID)) alternata da una o più aste implicite coordinate a livello europeo (asta infragiornaliera (Intraday Auction) (IDA)) svolte nel giorno di calen- xxxxx antecedente al giorno di consegna o nel giorno di calendario di consegna fino ad un’ora prima della consegna. Nelle more dell’implementazione delle IDA a livello europeo GME organizza una o più aste implicite coordinate a livello regionale (Italia e paesi confinanti) denominate asta infragiornaliera regionale (Cross-border Regional Intra Day Auction) (CRIDA).‌

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.