Operazione di importo esiguo. Si definiscono tali le operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con un soggetto collegato. In particolare, si considera di importo esiguo l’operazione, singolarmente considerata, il cui controvalore non superi €500.000, nel rispetto del requisito dello 0,05% dei Fondi Propri.
Operazione di importo esiguo l’operazione con un singolo Soggetto Collegato, diversa da quella regolata al Paragrafo 7.1, nell’ambito delle Operazioni di Minore Rilevanza, il cui corrispettivo risulta inferiore ad euro 50.000.