Operazioni di Minore Rilevanza Clausole campione

Operazioni di Minore Rilevanza. Si intendono “Operazioni di Minore Rilevanza” le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni di Minore Rilevanza. Le Operazioni di minore rilevanza che la Capogruppo intenda realizzare con Parti Correlate ISP e con i Soggetti Collegati di Gruppo dovranno essere sottoposte a: • preventivo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; • deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, nell’esercizio delle funzioni consultive indicate, può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Gli esperti indipendenti scelti dal Comitato possono essere gli stessi eventualmente nominati dalla Società per il compimento dell’operazione. In questo caso l’incarico deve prevedere espressamente che l’esperto assiste anche i Consiglieri indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi del presente Regolamento. Le condizioni di indipendenza degli esperti devono essere illustrate nella proposta deliberativa e devono risultare coerenti con le indicazioni prescritte dalla Consob per l’informazione al mercato eventualmente dovuta sulle operazioni (19). Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato viene definito un ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,05% - 0,5% del controvalore dell’operazione in funzione della complessità e della dimensione della stessa. La struttura proponente l’operazione è tenuta a fornire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione informazioni complete e adeguate sull’operazione, che attestino l’istruttoria condotta, in coerenza con i criteri indicati al precedente paragrafo 7. In specie, devono essere specificamente indicati la controparte, il tipo di operazione, le condizioni, la convenienza per la società e l’impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti. A tal fine, la proposta illustrativa dell’operazione, corredata della documentazione di supporto, deve essere trasmessa a entrambi gli Organi, tramite la segreteria, e alle funzioni specialistiche di conformità della Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari, almeno 3 giorni prima della riunione del Comitato fissata per l’esame dell’operazione. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Qualora, invece, l’operazione presenti scostamenti, in termini di condizioni eco...
Operazioni di Minore Rilevanza. Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l’assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, devono essere esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta.
Operazioni di Minore Rilevanza. 6.1.1 I Dirigenti con responsabilità strategiche di Class e delle Società da quest’ultima controllate, prima di procedere con la stipula di un contratto di valore superiore alla soglia di importo esiguo, compilano la sezione A dell’Allegato 03 e lo inviano via e- mail alla funzione Amministrazione, finanza e controllo di Class, tramite l’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Operazioni di Minore Rilevanza. 8.1 Individuazione delle Operazioni di Minore Rilevanza
Operazioni di Minore Rilevanza. (definizione)
Operazioni di Minore Rilevanza. 11.3.1. Per le Operazioni di Xxxxxx Xxxxxxxxx, il Comitato Indipendenti27 formula un preventivo motivato parere non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Relativamente alle votazioni, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 11.2.2.
Operazioni di Minore Rilevanza. In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza approvate o decise in presenza del parere negativo del Comitato Indipendenti, ovvero del Presidio Alternativo Equivalente, la Funzione Affari Societari, eventualmente con il supporto di altre Funzioni interne alla stessa Direzione General Counsel di volta in volta individuate ovvero della Direzione/Business Unit di volta in volta competente, e della Direzione Amministrazione, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico il Documento, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio. Contestualmente alla diffusione al pubblico, il Documento è trasmesso alla Consob, unitamente ai documenti e ai pareri, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 7 del Regolamento Parti Correlate.
Operazioni di Minore Rilevanza. (a) Il consiglio di amministrazione e gli Organi Delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Operazioni di Minore Rilevanza. Operazioni realizzate da BMPS