Operazioni reverse repo. Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni reverse repo consistenti in operazioni al termine delle quali il cedente (controparte) ha l'obbligo di riscattare il titolo repo e il comparto ha l’obbligo di restituire il titolo repo. 1. Un'operazione reverse repo può essere conclusa da un comparto, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) il comparto ha il diritto di terminare l'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi; b) il valore di mercato degli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo è in qualsiasi momento almeno uguale al valore delle liquidità versate. 2. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono degli Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto A) sopra riportato. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo non vengono ceduti, reinvestiti, impegnati, né trasferiti in nessun modo. 3. Il comparto non riceve cartolarizzazioni o ABCP nell'ambito di un'operazione reverse repo. 4. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono sufficientemente diversificati, con un'esposizione massima a un'emittente data del 15% del valore netto d’inventario del comparto, tranne nel caso in cui tali attivi assumano la forma di Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento. Inoltre, gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono emessi da un'entità indipendente della controparte che non dovrebbe avere una stretta correlazione con la performance della controparte. 5. Un comparto che perfeziona un'operazione reverse repo controlla di essere in grado di richiamare in ogni momento l'importo totale delle liquidità sia su base di proporzionalità temporale, sia sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato. Sebbene le liquidità possano essere richiamate in qualsiasi momento sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato, il valore di mercato dell'operazione reverse repo è utilizzato ai fini della determinazione del valore netto d'inventario del comparto. 6. In deroga al paragrafo 2 del presente punto F), un comparto può, nell'ambito di un'operazione reverse repo, ricevere valori mobiliari liquidi o Strumenti del mercato monetario liquidi diversi dagli strumenti conformi ai requisiti stabiliti al punto A) purché tali attivi soddisfino a una delle seguenti condizioni: a) sono emessi o garantiti dall'Unione europea, un'autorità centrale o la banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il meccanismo europeo di stabilità i il Fondo europeo di stabilità finanziaria, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione; b) sono emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione. Gli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo nel rispetto del primo comma del presente paragrafo sono sottoposti ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento. La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni sono comunicate nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
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Operazioni reverse repo. Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni reverse repo consistenti in operazioni al termine delle quali il cedente (controparte) ha l'obbligo di riscattare il titolo repo e il comparto ha l’obbligo di restituire il titolo repo.
1. Un'operazione reverse repo può essere conclusa da un comparto, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) il Il comparto ha il diritto di terminare l'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativigiorni;
b) il Il valore di mercato degli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo è in qualsiasi momento almeno uguale al valore delle liquidità versate.
2. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono degli Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto A) sopra riportato. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo non vengono ceduti, reinvestiti, impegnati, né trasferiti in nessun modo.
3. Il comparto non riceve cartolarizzazioni o ABCP nell'ambito di un'operazione reverse repo.
4. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono sufficientemente diversificati, con un'esposizione massima a un'emittente data del 15% del valore netto d’inventario del comparto, tranne nel caso in cui tali attivi assumano la forma di Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento. Inoltre, gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono emessi da un'entità indipendente della controparte che non dovrebbe avere una stretta correlazione con la performance della controparte.
5. Un comparto che perfeziona un'operazione reverse repo controlla di essere in grado di richiamare in ogni momento l'importo totale delle liquidità sia su base di proporzionalità temporale, sia sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato. Sebbene le liquidità possano essere richiamate in qualsiasi momento sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato, il valore di mercato dell'operazione reverse repo è utilizzato ai fini della determinazione del valore netto d'inventario del comparto.
6. In deroga al paragrafo 2 del presente punto F), un comparto può, nell'ambito di un'operazione reverse repo, ricevere valori mobiliari liquidi o Strumenti del mercato monetario liquidi diversi dagli strumenti conformi ai requisiti stabiliti al punto A) purché tali attivi soddisfino a una delle seguenti condizioni:
a) sono Sono emessi o garantiti dall'Unione europea, un'autorità centrale o la banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il meccanismo europeo di stabilità i il Fondo europeo di stabilità finanziaria, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione;
b) sono Sono emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione. Gli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo nel rispetto del primo comma del presente paragrafo sono sottoposti ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento. La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni sono comunicate nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
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