Common use of Orario di lavoro e flessibilità Clause in Contracts

Orario di lavoro e flessibilità. Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione. Questi obiettivi comportano la opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati, ecc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttiva. Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattuale. Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo-aziendali con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori. I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine. Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario. Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale. Le parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico-produttivo, la durata minima di intervallo - ai fini del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 ore, ma comunque non minore di 9 ore. Fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati artt. 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OOSS competenti. Dichiarazione a verbale all'art 38 Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste. Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazione. A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di secondo livello ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro e flessibilità. Le parti anche alla luce dell'evoluzione dell’evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza sull’emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego l’impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione. Questi obiettivi comportano la opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati, avvicendati ecc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo dell’obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza dell’efficienza organizzativa e produttiva. Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario l’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU R.S.U. dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario dell’orario normale contrattuale. Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo-organizzativo aziendali con le RSU R.S.U. e comunicate in tempo utile ai lavoratori. I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare dall’effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e che dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei turni avvicendati, avvicendati dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario lavoratori l’orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio all’inizio o alla fine. Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario. Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale. Le parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico-tecnico produttivo, la durata minima di intervallo - ai fini del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 ore, ma comunque non minore di 9 ore. Fermo restando quanto previsto agli artt. articoli 37 e 38, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza l’esigenza di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati artt. articoli 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OOSS XX.XX competenti. Dichiarazione a verbale all'art all'articolo 38 Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario l’orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché perchè gradualmente l'orario l’orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste. Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazionedell’occupazione. A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di secondo II livello ai sensi degli accordi interconfederali Interconfederali vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Radiotelevisive Private

Orario di lavoro e flessibilità. Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisivaL’orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, convengono che l'impiego dei lavoratoridi- stribuito di norma su cinque giorni lavorativi, pur nel rispetto delle vigenti norme salvo diversa distribuzione san- cita dalla contrattazione di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri secondo livello. Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario contrattuale ordinario di flessibilità tali da permettere lavoro. Allo scopo di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzionea particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un mas- simo di 65 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni lavorative setti- manali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Questi obiettivi comportano la opportunità Nell’ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti po- tranno convenire il superamento del ricorso al limite massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati, ecc.) che, unitamente ai criteri di 65 ore di flessibilità di cui al punto comma precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttivaregolamentare le modalità dell’eventuale recu- pero in luogo della maggiorazione. Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale i rapporti di lavoro può essere realizzato di breve durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro. La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario o di riconoscimento di riposo com- pensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali. I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come media su un arco sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; quelle rientranti nei suddetti regimi di più settimaneorario, ma superiori all’orario settimanale contrattuale sa- ranno invece retribuite con una maggiorazione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di II livello, da liquidarsi nei periodi di superamento. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 decorrere dall’1.1.1992 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall’1.1.1993 tali permessi aumen- teranno di 8 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattualeannue. Le modalità di distribuzione delle godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale. Xxxx impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con prestazione ridotta e agli operai con contratto a tempo parziale il numero di ore nel periodo di superamento e per- messi di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo-aziendali cui sopra sarà rapportato all’effettiva prestazione lavorativa. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal- l’art. 60. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori. I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri esigenze azien- dali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumula- tivo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di: - prestazioni lavorative di cui all’8° comma del presente articolo; - prestazioni lavorative effettuate nel turno stabilitogiorno di riposo settimanale di cui al- l’art. Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario 27; - prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla finecui all’art. 28 (in rela- zione alle norme ivi previste). Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del turno smontante non può abbandonare monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede de- centrata così come le specifiche modalità di utilizzazione. In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montantesettore e della de- peribilità dei prodotti, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario. Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale. Le parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico-produttivo, la durata minima di intervallo - ai fini del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 ore, ma comunque non minore di 9 ore. Fermo fermo restando quanto previsto agli arttai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 66/2003, la du- rata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi. 37 e 38Ai sensi dell’articolo 17, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza comma 1, del D.Lgs. 66/2003, è comunque possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati artt. 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OOSS competenti. Dichiarazione a verbale all'art 38 Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste. Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazione. A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di secondo livello ai sensi degli accordi interconfederali vigenti2° livello.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro e flessibilità. Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisivaL’orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settima- nali, convengono che l'impiego dei lavoratoridistribuito di norma su cinque giorni lavorativi, pur nel rispetto delle vigenti norme salvo diversa distri- buzione sancita dalla contrattazione di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri secondo livello. Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario con- trattuale ordinario di flessibilità tali da permettere lavoro. Allo scopo di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzionea particolari esigenze produttive e/o di mer- cato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Questi obiettivi comportano la opportunità Nell’ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del ricorso al limite massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati, ecc.) che, unitamente ai criteri di 90 ore di flessibilità di cui al punto comma precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttivaregolamentare le modalità dell’eventuale recupero in luogo della maggiorazione. Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale i rapporti di lavoro può essere realizzato di breve durata si darà luogo a riposi compen- sativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro. La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commi- surata all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario o di riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali. I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come media su un arco sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrat- tuali; quelle rientranti nei suddetti regimi di più settimaneorario, ma superiori all’ora- rio settimanale contrattuale saranno invece retribuite con una maggio- razione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di II livello, da liquidarsi nei periodi di superamento. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibi- lità non prevede prestazioni lavorative domenicali. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 decorrere dall’1.1.1992 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall’1.1.1993 tali per- messi aumenteranno di 8 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattualeannue. Le modalità di distribuzione delle godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale. Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con pre- stazione ridotta e agli operai con contratto a tempo parziale il numero di ore nel periodo di superamento e permessi di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo-aziendali cui sopra sarà rapportato all’effettiva prestazione lavorativa. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 60. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori. I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori re- tribuzioni e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di: • prestazioni lavorative di cui all’8° comma del presente articolo; • prestazioni lavorative effettuate nel turno stabilitogiorno di riposo settimanale di cui all’art. Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario 27; • prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla finecui all’art. 28 (in relazione alle norme ivi previste). Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del turno smontante non può abbandonare monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione. In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione settore e della deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario. Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale. Le parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico-produttivoDlgs 66/2003, la durata minima media dell’orario di intervallo - ai fini lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 oreDlgs 66/2003, ma è comunque non minore possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di 9 ore. Fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati artt. 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OOSS competenti. Dichiarazione a verbale all'art 38 Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste. Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazione. A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di secondo livello ai sensi degli accordi interconfederali vigenti2° livel- lo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro e flessibilità. Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisivaL’orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settima- nali, convengono che l'impiego dei lavoratoridistribuito di norma su cinque giorni lavorativi, pur nel rispetto delle vigenti norme salvo diversa distri- buzione sancita dalla contrattazione di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri secondo livello. Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario con- trattuale ordinario di flessibilità tali da permettere lavoro. Allo scopo di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzionea particolari esigenze produttive e/o di mer- cato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Questi obiettivi comportano la opportunità Nell’ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del ricorso al limite massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati, ecc.) che, unitamente ai criteri di 90 ore di flessibilità di cui al punto comma precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttivaregolamentare le modalità dell’eventuale recupero in luogo della maggiorazione. Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale i rapporti di lavoro può essere realizzato di breve durata si darà luogo a riposi compen- sativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro. La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commi- surata all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario o di riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali. I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come media su un arco sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrat- tuali; quelle rientranti nei suddetti regimi di più settimaneorario, ma superiori all’ora- rio settimanale contrattuale saranno invece retribuite con una maggio- razione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di II livello, da liquidarsi nei periodi di superamento. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibi- lità non prevede prestazioni lavorative domenicali. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 decorrere dall’1.1.1992 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall’1.1.1993 tali per- messi aumenteranno di 8 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattualeannue. Le modalità di distribuzione delle godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale. Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con pre- stazione ridotta e agli operai con contratto a tempo parziale il numero di ore nel periodo di superamento e permessi di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo-aziendali con le RSU e comunicate in cui sopra sarà rapportato all’effettiva prestazione lavorativa. Per gli operai a tempo utile ai lavoratorideterminato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine60. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, a fronte di: • prestazioni lavorative di cui all’8° comma del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinariopresente articolo; • prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui all’art. 27; • prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all’art. 28 (in relazione alle norme ivi previste). Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale. Le parti convengono chemaggiorazioni retributive, considerata ove contrattualmente previste, saranno corrisposte con la particolarità delle modalità con busta paga del mese in cui viene resa avviene la prestazione giornaliera dal personale tecnico-produttivola- vorativa. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione. In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e della deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 66/2003, la durata minima media dell’orario di intervallo - ai fini lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 oreDlgs 66/2003, ma è comunque non minore possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di 9 ore. Fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati artt. 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OOSS competenti. Dichiarazione a verbale all'art 38 Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste. Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazione. A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di secondo livello ai sensi degli accordi interconfederali vigenti2° livel- lo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro