OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.
OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.
Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.
Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.
REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.
Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.