Organismo. 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Decreto Legislativo
Organismo. 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater128quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies128sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' attività necessaria per la loro gestione; gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' può effettuare ispezioni e puo' può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
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Samples: Legislative Decree
Organismo. 1. E' È istituito un Organismo, avente personalita' personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' L‟Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell'Organismo dell‟Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia dell‟economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italiad‟Italia.
3. L'Organismo L‟Organismo provvede all'iscrizione all‟iscrizione negli elenchi di cui all'articolo all‟articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo all‟articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione l‟iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo L‟Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' l‟Organismo può effettuare ispezioni e puo' può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
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Samples: Decreto Legislativo