Procedimento Clausole campione

Procedimento. In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Procedimento. La Stazione Appaltante provvederà a contestare l’addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L’appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all’illecito contestato. La Stazione Appaltante valuta le controdeduzioni espresse dall’appaltatore e, valutata l’infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell’appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall’appaltatore. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a causa delle inadempienze dell’appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all’appaltatore le spese correlate all’esecuzione in danno.
Procedimento. 1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 2. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Il/La sottoscritto/a nato/a Provincia il e residente a (provincia di ) in via/piazza n.civico CAP telefono fisso cellulare codice fiscale PEC E-MAIL ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e alla D.G.R. n. del , di essere ammesso/a tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/24 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., organizzato a tempo pieno, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 1. di essere: 2. di essere cittadino (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di cittadino di Stato membro UE e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi:  titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di il  titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di 3. di essere cittadino (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001  titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato dalla Questura di il  titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di il  titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di il 4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il_ 5. di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio professionale conseguita: 6. di essere/non essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 7. di essere risultato idoneo al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in m...
Procedimento. In caso di decisione di ritardo, la Società deve conservare su supporto durevole le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità e la leggibilità: a) della data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata; b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto; c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo). Ai fini della presente Procedura, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegi...
Procedimento. 1- Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle XX.XX. 2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale. 3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle XX.XX. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle XX.XX. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente. 6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle XX.XX. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,
Procedimento. Nel caso in cui qualsiasi Pretesa oggetto di indennizzo si possa ripercuotere negativamente su di noi, potremo, nella misura consentita dalla legge applicabile, intervenire volontariamente nei procedimenti a nostre spese. Nessuna parte può acconsentire alla registrazione di qualsiasi sentenza o alla stipula di qualsiasi accordo transattivo in merito ad una Pretesa oggetto di indennizzo senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte, che non può essere irragionevolmente negato; fermo restando, tuttavia, che una parte può transare qualsiasi pretesa che sia esclusivamente diretta a tale parte e che coinvolga esclusivamente tale parte.
Procedimento. Su domanda del soggetto interessato alla prestazione e/o del dipendente interessato l’Unità Operativa preposta effettua l’istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e la trasmette al Direttore Generale per l’autorizzazione. Il provvedimento che nega l’autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni del diniego e deve essere comunicato al soggetto richiedente.
Procedimento. 1. I contributi di cui all’articolo 36 e le maggiorazioni di cui all’articolo 37 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). È possibile presentare domanda tutto l’anno. 2. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di cui all’articolo 42, comma 2, superi di due volte le risorse assegnate nell’anno, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione; con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.
Procedimento. 1. Anche se il valore del Contratto supera quello indicato nell’articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata è consentito anche senza previa gara ufficiosa esplorativa quando: a) la licitazione o l’incanto è andato deserto; b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara; c) trattasi di acquisto, permuta, locazione attiva e passiva di immobili, nonché vendita di immobili con l’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, e degli Enti Pubblici in genere; d) trattasi di urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non imputabile all’Ente che non permettono di esperire la pubblica gara; e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel Contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell’affidamento dell’appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l’aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell’importo del Contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali; f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l’Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente. g) si affidino opere che rientrano nei limiti e nelle prescrizioni previste dall’art.12 della legge 3.1.1978 n.1. 2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art.3.
Procedimento. ADESIONE A FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE “PERSEO” Responsabile Unità organizzativa responsabile: Servizio Gestione Risorse Umane – Sezione Contabile Dirigente/ Istruttore responsabile del procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx/ Xxxxxxx Xxxxxxx Tipologia Natura Requisiti e/o presupposti Criteri e/o fasi Procedimento che consente a chi fa richiesta di adesione di percepire dal Fondo, all’atto del colloca- mento a riposo, la pensione integrativa. • Essere dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; • Istanza del dipendente su apposito modulo predisposto dal Fondo • Acquisizione della domanda, verifica dei dati indicati dal dipendente e sottoscrizione dell’Ente con l’apposizione della data e firma del Dirigente. • Trasmissione dell’istanza di adesione, sottoscritta dall’Ente, al Fondo Perseo tramite pec entro i 15 giorni successivi alla firma del Dirigente; • Trasmissione dell’istanza di adesione all’INPS- Gestione ex INPDAP; • Adozione della determina dirigenziale di presa d’atto dell’adesione del dipendente al Fondo, con conseguente disposizione all’Ufficio Stipendi all’effettuazione, sulla retribuzione mensile, della trattenuta per il contributo nella percentuale prescelta e quantificazione ed impegno di spesa per l’onere a carico dell’Ente; • Comunicazione all’Ufficio Stipendi , per gli aderenti che si trovano in regime di TFS, del cambio di assoggettamento, dalla data della sottoscrizione dell’Ente, da TFS in TFR; • Adozione del decreto dirigenziale mensile che dispone il pagamento al Fondo dei contributi calcolati sulle retribuzioni del mese, comprendenti sia la quota a carico del dipendente che la quota a carico dell’Ente. • Compilazione mensile della Distinta di Contribuzione e trasmissione al Fondo Perseo entro i 15 giorni del mese successivo; • Compilazione mensile, per ciascun dipendente che ha aderito al fondo, dell’apposito quadro della listaPosDMA relativo alla previdenza complementare che permetterà all’INPS la valorizzazione della posizione del dipendente e l’accantonamento dei contributi.