Common use of Pagamenti e penalità Clause in Contracts

Pagamenti e penalità. Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta del Fornitore sarà effettuato in unica soluzione dopo l’attestazione finale di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento dell’importo della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale del SITI, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni corrispondenti. In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione. aggiudicataria; Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al punto precedente, l’Amministrazione si riserva di chiedere il maggior danno, nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Pagamenti e penalità. Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta del Fornitore dell’aggiudicatario sarà effettuato in unica soluzione dopo l’attestazione finale un'unica soluzione, previa emissione di apposita fattura a conclusione di tutte le attività previste e ad avvenuto superamento delle attività di verifica di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolare fatturadella fornitura. Il pagamento dell’importo della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale del SITIdirigenziale, entro 30 trenta giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni corrispondenti. In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in ItaliaItalia . Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del serviziodella fornitura, compreso i servizi connessi, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Il Fornitore L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi della fornitura previsti dal presente capitolato disciplinare a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio l’appalto stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli dagli atti di gara. Tutte le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione. aggiudicataria; Ferma restando l’applicazione Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’effettuazione della fornitura, è fissata una penale pari allo 0,7 ‰, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di cui al punto precedente, l’Amministrazione si riserva di chiedere risolvere il maggior danno, nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimentocontratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati dall’Ente per iscritto al Fornitore dall’Enteall’aggiudicatario; il Fornitore l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Il Fornitore L’aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore dall’aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, la Committente si riserva di chiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

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