CONNESSI”
CIG Z0110417E7
GARA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO del servizio di “AGGIORNAMENTO SOFTWARE SPECIALISTICI ACCA E SERVIZI
CONNESSI”
espletata utilizzando lo strumento di acquisto e di negoziazione telematico MePA con predisposizione di RdO
CAPITOLATO SPECIALE
SOMMARIO
Articolo 2 - Disciplina normativa dell’appalto 3
Articolo 3 – Descrizione della fornitura 3
Articolo 5 - Anticipo di fornitura 4
Articolo 6 – Valore del contratto 4
Articolo 8 – Gruppo di lavoro 5
Articolo 9 - Condizioni dello svolgimento del servizio 5
Articolo 10 - Attestazione di regolare esecuzione 5
Articolo 11 - Pagamenti e penalità 5
ARTICOLO 12 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
Articolo 13 - Obbligazioni del Fornitore 7
Articolo 14 - Codice di comportamento 7
Articolo 15 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 7
Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d’autore 8
Articolo 17 - Principio di accessibilità 8
Articolo 18 - Obblighi di riservatezza 8
Articolo 19 - Trattamento dei dati 9
Articolo 20 - Danni e responsabilità 9
Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 10
Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 24 – Risoluzione del contratto 11
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
• Amministrazione/Committente: l’Amministrazione Provinciale di Salerno;
• Fornitore: l’operatore economico o il raggruppamento di operatori economici risultato aggiudicatario;
• SITI: Settore Innovazione Tecnologica e Informatizzazione
Articolo 2 - Disciplina normativa dell’appalto
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.163/06, dal DPR 207/2010, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, dalla lettera di invito oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:
1. Lettera d’invito
2. Disciplinare di Gara
3. Capitolato Speciale
Articolo 3 – Descrizione della fornitura
Nel corso degli anni presso gli uffici tecnici della Provincia di Salerno (SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA /SETTORE GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ– SETTORE PATRIMONIO)
sono stati acquistati software specialistici per l’edilizia della ACCA.
Effettuata un’analisi dei fabbisogni si sono riscontrate oltre alle esigenze di aggiornamento dei software di cui trattasi, anche esigenze di accorpamento e trasformazione degli stessi, nonché servizi connessi, il tutto sintetizzato nella tabella successiva:
Software | Numero Licenze Simultanee | Aggiornamento | Note |
PRIMUS | 20 | All’ultima versione | Accorpare alla licenza server da 18 client già in possesso le 2 licenze stand alone in possesso ritirando le corrispondenti 2 chiavi hardware, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, istallando presso server indicato dal SITI |
PRIMUS | 5 | All’ultima versione | Si tratta già di una licenza server da 5 client già in possesso, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione istallando presso server indicato dal SITI |
CERTUS | 4 | All’ultima versione | Accorpare ad una licenza server da 3 client già in possesso la licenza stand alone in possesso ritirando la corrispondente chiave hardware, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, istallando presso server indicato dal SITI |
TERMUS | 4 | All’ultima versione | Accorpare ad una licenza server da 2 client già in possesso la licenza stand alone e la licenza TERMUS im in possesso ritirando le corrispondenti 2 chiavi hardware, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, istallando presso server indicato dal SITI |
MANTUS | 2 | All’ultima versione | Fornitura Licenza server ex novo e accorpare le 2 licenze stand alone in possesso ritirando le corrispondenti 2 chiavi hardware, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, istallando presso server indicato dal SITI |
ANTIFOCUS | 4 | All’ultima versione | Fornitura Licenza server ex novo e accorpare le 4 licenze stand alone in possesso ritirando le corrispondenti 2 chiavi hardware, effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, istallando presso server indicato dal SITI |
Nelle attività da effettuare vanno ricomprese anche quelle necessarie per la corretta installazione dei software secondo le nuove configurazioni e funzionalità richieste.
Gli interventi dovranno essere effettuati da specialisti delle soluzioni richieste con esperienza riconosciuta.
A partire dalla data stipula del contratto o, in caso di anticipo di fornitura, dalla data di comunicazione di anticipo, la fornitura dovrà essere espletata nei successivi 30 giorni, concordando la programmazione con il responsabile dell’appalto per l’Ente.
Articolo 5 - Anticipo di fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula della lettera-contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
Articolo 6 – Valore del contratto
Il valore del contratto è stimato in Euro 8.500,00 Iva esclusa, in cui si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la fattispecie contrattuale non ricade tra quelle per le quali corre l’obbligo della redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” e i costi per la sicurezza da interferenza risultano nulli e quindi pari a € 0,00.
Il corrispettivo è costituito dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
Nel corrispettivo si intendono ricompresi ogni spesa o onere relativo alle prestazioni erogate, previste dal contratto e/o dall’offerta, tutto incluso e nulla escluso.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.
Il personale impiegato nel servizio di installazione e configurazione, dovrà essere certificato sulla piattaforma prodotti ACCA. Il fornitore dovrà nominare un Responsabile operativo che svolgerà le attività di Programmazione, unitamente al Responsabile dell’Appalto dell’Ente, supervisione e coordinamento delle attività di fornitura.
Articolo 9 - Condizioni dello svolgimento del servizio
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nella propria offerta se migliorativa.
Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della lettera contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto.
Articolo 10 - Attestazione di regolare esecuzione
A conclusione di tutte le fasi previste nella fornitura, il responsabile dell’appalto per l’Ente emetterà l’attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:
1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l’indicazione dell’esecutore;
3. le date e gli orari delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
A regolare conclusione delle attività dell’appalto verrà emessa l’attestazione finale di regolare esecuzione confermata dal responsabile del procedimento.
Articolo 11 - Pagamenti e penalità
Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta del Fornitore sarà effettuato in unica soluzione dopo l’attestazione finale di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolare fattura.
Il pagamento dell’importo della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale del SITI, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni corrispondenti.
In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia.
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.
Tutte le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione. Le penali saranno comminate per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla programmazione di cui all’art. 4, è fissata una penale pari allo 0,7 ‰ dell’importo offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria;
Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al punto precedente, l’Amministrazione si riserva di chiedere il maggior danno, nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 12 - Obbligazioni del Fornitore
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
• Effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
• Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
• Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
• Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;
• Fornire un recapito cellulare del responsabile operativo.
Articolo 13 - Codice di comportamento
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all’Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.
Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 14 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore si obbliga a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
Articolo 15 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’impresa assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà avvisarne l’impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.
Qualora in un giudizio condotto dall’impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l’uso, da parte dell’Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l’impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:
a) procurare all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
b) sostituirle o modificarle così da eliminare l’accertata violazione.
Articolo 16 - Principio di accessibilità
Il Fornitore deve garantire che, nelle forme e nei limiti consentite dalla conoscenze tecnologiche, le soluzioni software adottate rispondono ai requisiti di accessibilità dei sistemi informatici di cui alla L. 4/2004, al DPR 75/2005 ed al DM dell’8 luglio 2005.
Articolo 17 - Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 18 - Trattamento dei dati
Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:
• Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
• Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
• Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
• Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Articolo 19 - Xxxxx e responsabilità
Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate.
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Articolo 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:
1. depositare il contratto di subappalto presso il SITI almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione del fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Settore che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della prestazione subappaltata al Fornitore della gara anche se la prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il Fornitore dovrà trasmettere all’Amministrazione
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
Inoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l’Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Sono fatte salve le diposizioni di cui all’art. 13 della Legge 180/2011.
Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’ Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
c. In caso di subappalto non autorizzato
d. Quando le penalità raggiungono l’importo del 10% del valore contrattuale;
e. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
f. Azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
g. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
h. Negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 co 13 DL 95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Salerno.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Dirigente Settore Innovazione Tecnologica e Informatizzazione