Pagamento in ritardo Clausole campione

Pagamento in ritardo. Qualora il pagamento di qualsiasi importo fatturato fosse ritardato oltre la data di scadenza, la Parte pagante dovrà corrispondere gli interessi all’altra Parte per ciascun Giorno di ritardo a partire ed incluso il Giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura fino al Giorno in cui il pagamento dell'importo viene effettivamente effettuato, al tasso di interesse pari all'Euribor (in vigore il Giorno successivo a tale data di scadenza del pagamento e come in vigore il primo Giorno di ogni Mese successivo) più il due per cento (2%). Nel caso in cui l’interesse così determinato ecceda i limiti consentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 Marzo 1996, n. 108, si applicherà il tasso di interesse di xxxx xxxxxxx consentito dalla legislazione Italiana.
Pagamento in ritardo. Se Xxxxxx non riesce ad addebitare il metodo di pagamento selezionato per l'importo dovuto alla data di scadenza, invierá una notifica e offrirá un periodo di cortesia di 2-7 giorni lavorativi, affinché il Socio possa aggiornare il metodo di pagamento o assicurarsi che sulla carta selezionata siano disponibili fondi sufficienti. Se Klarna non riuscirá ad addebitare la seconda rata durante il periodo di cortesia, trasferirá l'importo non pagato alla successiva e ultima rata, inclusa una commissione di ritardo per il mancato pagamento. Se il Socio non corrisponde quanto dovuto entro la fine del periodo di cortesia, verrá considerato inadempiente e, tra gli altri diritti che si riserva Klarna, ci sono l’addebito di una commissione di ritardo pari a: i) tre (3) Euro per rata se il valore totale dell'ordine è inferiore a 100 Euro, ii) cinque (5) Euro per rata se il valore totale dell'ordine è compreso tra 100 e 199,99 Euro, iii) otto (8) Euro per rata se il valore totale dell'ordine è pari o superiore a 200 Euro o, se inferiore, l'importo massimo consentito dalla legge applicabile. Se Klarna non riuscisse a riscuotere l'importo residuo alla terza rata, potrebbe richiederlo sotto forma di fattura per un pagamento immediato o seguire le sue procedure di recupero crediti in cui il Socio dovrá pagare tutti i costi ragionevoli sostenuti da Klarna e/o dall'agenzia di recupero crediti.
Pagamento in ritardo. Se Xxxxxx non riesce ad addebitare il metodo di pagamento selezionato per l'importo dovuto alla data di scadenza, invierá una notifica e offrirá un periodo di cortesia di 2-7 giorni lavorativi, affinché il Cliente possa aggiornare il metodo di pagamento o assicurarsi che sulla carta selezionata siano disponibili fondi sufficienti. Se Klarna non riuscirá ad addebitare la seconda rata durante il periodo di cortesia, trasferirá l'importo non pagato alla successiva e ultima rata, inclusa una commissione di ritardo per il mancato pagamento. Se il Cliente non corrisponde quanto dovuto entro la fine del periodo di cortesia, verrá considerato inadempiente e, tra gli altri diritti che si riserva Klarna, ci sono l’addebito di una commissione di ritardo pari a: i) tre (3) Euro per rata se il valore totale dell'ordine è inferiore a 100 Euro, ii) cinque
Pagamento in ritardo. Il mancato pagamento nei tempi previsti costituisce una violazione sostanziale del presente Accordo, per il quale (oltre agli altri rimedi disponibili) Xxxxx può sospendere la prestazione in base a uno o a tutti gli accordi di Natus fino a quando non vengono pagati tutti gli importi dovuti. In caso di sospensione, Xxxxx non sarà responsabile per il completamento della manutenzione programmata durante il periodo di sospensione e qualsiasi interruzione del prodotto non sarà inclusa nel calcolo di un impegno a tempo indeterminato (se applicabile). Il Cliente rimborserà Natus per costi ragionevoli (incluse le spese legali) relative alla riscossione degli importi passati dovuti. Eventuali crediti che possono essere dovuti al Cliente in base ad un accordo possono essere applicati innanzitutto ad un saldo in sospeso. Se, dopo la consegna del prodotto, il Cliente non effettua alcun pagamento per i prodotti entro 45 giorni dopo la scadenza dei pagamenti, Natus, tramite avviso scritto fatto pervenire 10 giorni prima al Cliente, ha la facoltà di (a) entrare nel sito del Cliente e rimuovere i prodotti o (b) disattivare temporaneamente i prodotti per far sì che non siano operativi.
Pagamento in ritardo. Se l’acconto e/o il saldo finale non è stato ricevuto entro la scadenza indicata, Xxxxxxxx sarà autorizzata a recedere dal contratto e potrebbe addebitare i costi di cancellazione. A seguito della cancellazione del contratto di viaggio, la casa vacanza potrà essere prenotata da altri ospiti e noi non potremo più garantirne la disponibilità.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).