Struttura ed assetto del contratto Clausole campione

Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnat...
Struttura ed assetto del contratto. La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale. a) Il contratto nazionale b) Contrattazione integrativa territoriale a) definizione dei casi per i quali è ammessa l’assunzione a termine; b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento; c) gestione dell’orario di lavoro; d) erogazioni salariali; e) elezione rappresentante per la sicurezza; f) ambiente e salute; g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità h) missioni e trasferte; i) modalità per visite mediche preventive; l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale; n) commissioni regionali per le pari opportunità; o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL. p) riassunzione. Le materie inerenti alla organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, po- tranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su speci- fiche indicazioni dei contratti integrativi. In mancanza del contratto integrativo territoriale, le retribuzioni lorde mensili di cui all’art. 19 sono aumentate dell’importo fisso di euro 20,00 mensili, uguale per tutti i livelli retributivi. Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a sol- lecitare quanto prima la convocazione di tavoli regionali per verificare l’esi- stenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipu- la di contratti integrativi territoriali.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su livello nazionale, aziendale e/o territoriale. a) Il contratto Nazionale b) Contrattazione decentrata di secondo livello. c) Dotazione vestiario da lavoro
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale. Contratto nazionale Il C.C.N.L. ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio. In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
Struttura ed assetto del contratto omissis -
Struttura ed assetto del contratto. La struttura e l'assetto della contrattazione collettiva restano sostanzialmente invariate rispetto alle previsioni dei precedenti CCNL del 1995 e 1998. Rimane quindi attribuito al livello provinciale il (delicato e fondamentale) compito di definire i salari contrattuali e la classificazione dei lavoratori, nell'ambito delle tre aree professionali, coi rispettivi minimi retributivi di area, fissati dalla contrattazione nazionale (art. 2). L'unica novità in proposito riguarda la disciplina delle erogazioni salariali correlate al raggiungimento di determinati obiettivi (incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività) la cui definizione, com'è noto, è demandata alla contrattazione provinciale. In particolare è stata introdotta (nella parte intitolata "Contratti provinciali") una previsione che consente alle parti provinciali, nel caso in cui non dovessero trovare un'intesa per la definizione della predetta erogazione, di individuare - nella determinazione della dinamica salariale - una specifica quota del trattamento economico "sostitutiva" di detta erogazione. L'inciso "nella determinazione della dinamica salariale" sta ovviamente a significare che 1’onere economico derivante dall’eventuale individuazione del trattamento sostitutivo dell'erogazione per obiettivi, deve essere ricompreso nell'ambito della valutazione della dinamica salariale. La norma prevede, infine, la possibilità di riassorbire tale trattamento sostitutivo nell'ipotesi in cui, in occasione di un nuovo negoziato, le parti raggiungano un'intesa per l'individuazione di un'erogazione per obiettivi che rispetti le caratteristiche definite dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e ter- ritoriale.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed inte- grativo decentrato. a) Il contratto nazionale b) Contrattazione decentrata di 2° livello