Common use of Passaggio del rischio Clause in Contracts

Passaggio del rischio. 9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione del lotto. 9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Il Xxxxx si assume la responsabilità per la perdita o danni di cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta. 9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del Venditore (oppure dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a) cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo.

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Passaggio del rischio. 9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione del lotto. 9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Il Xxxxx Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta. 9.3 In nessun caso Il Ponte Xxxxx sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del Venditore (oppure dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a) cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo. 10 Contraffazione 10.1 Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, un lotto risulti essere una contraffazione, Il Ponte rimborserà all’Acquirente che abbia fatto richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa restituzione del lotto a Il Ponte - un importo pari al Prezzo di aggiudicazione e alle commissioni di acquisto corrisposte, in entrambi i casi nella valuta in cui questi importi sono stati pagati dall’Acquirente. L’obbligo de Il Ponte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5) anni dalla data della vendita, l’Acquirente: (i) comunichi a Il Ponte per iscritto, entro novanta (90) giorni dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente ritenga che il lotto sia una contraffazione; (ii) sia in grado di riconsegnare a Il Ponte il lotto, libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita; (iii) fornisca a Il Ponte le relazioni di almeno due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia ritenuto una contraffazione. 10.2 Il Ponte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto di richiedere l’ulteriore parere di altri esperti a proprie spese. 10.3 Il Ponte non effettuerà il rimborso se: (i) la descrizione nel catalogo era conforme all’opinione generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicava come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o (ii) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto. Ai sensi del presente articolo, per contraffazione si intende, secondo la ragionevole opinione de Il Ponte, l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta, creata a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data, età, periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se il lotto fosse stato corrispondente alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura (tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione). 11 Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse culturale 11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al rilascio di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La presentazione della denuncia volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio. 11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto. 11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Xxxxx può presentare la denuncia per ottenere l’attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia già corrisposto l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la presentazione della denuncia ammonta ad euro 150,00 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto), per ciascuna opera oggetto della denuncia. 11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13 del Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il Ponte ne darà comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il lotto sia offerto in vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse culturale precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita al Ministero competente ex art. 59

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Passaggio del rischio. 9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione del lotto. Con il passaggio del rischio in capo all’Acquirente quest’ultimo esonera espressamente Il Ponte da ogni responsabilità circa la sorte del lotto aggiudicato, anche per eventuali danni, furti, incendio, perimento, smarrimento del lotto stesso (totale o parziale). 9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la vendita l’aggiudicazione ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di dolo o colpa grave, in In nessun caso Il Xxxxx Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere opere, a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta. 9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamentodanneggiamento (totali o parziali) del lotto aggiudicato: (i) verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati terzi da Il Ponte con il consenso del Venditore (oppure dell’Acquirente) del lottochiunque incaricati; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a) cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti altri eventi (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo.; (f) casi di

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