Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (si pensi a mero titolo di esempio alla variazione significativa del numero dei dipendenti, all’adozione di strumenti di riduzione del rischio, alle delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Variazione del rischio. 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte) [integrare e specificare con gli elementi più idonei ad incidere sul rischio assicurato, tenuto conto della situazione in cui versa la stazione appaltante e delle competenze dalla medesima svolte].
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Variazione del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti e non accettati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Variazione del rischio. Premesso che per “
Variazione del rischio. L’Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.1 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Variazione del rischio. Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della mancata accettazione delle nuove condizioni stesse, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Fermo quanto disposto all’art. 1) - Buona Fede - che precede. Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.
Variazione del rischio. Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio con- seguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla di - sciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automa- ticamente in garanzia senza modifica del premio. Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell’assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc - cessive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Variazione del rischio. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clausola di recesso
Variazione del rischio. Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire della scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall' Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede. Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.