Penali e rispetto dei livelli di servizio. 1 - Nel caso che gli SLA indicati negli artt. 1 e 2 non siano rispettati, l’Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell’eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno. 2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro. 3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, saranno applicate nei casi: • P01 - ritardo nel tempo di risposta (o di presa in carico) sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stesso, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo; • P02 – inadeguatezza parti di ricambio e/o carenze tecnico-professionali e/o qualitative nell’espletamento della fornitura; qualora le modalità di intervento adottate, le procedure rilevate, il personale tecnico e/o le parti in sostituzione impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti, non rispondano ai livelli di professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore con l’indicazione delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati e le soluzioni da porre in essere, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalità, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 1/3.000 (un tre millesimo o 0,33‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.
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Samples: Servizio Di Manutenzione, Service Agreement
Penali e rispetto dei livelli di servizio. 1 - Nel caso che gli SLA indicati negli artt. 1 e 2 i livelli di servizio (SLA) mantenuti attivi, così come previsto dal servizio di supporto sulla suite software del produttore, non siano rispettatirispettati (art. 1), l’Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell’eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.
2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi: • P01 - ritardo nel tempo di risposta (o di nella presa in carico) carico sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stessocommittente, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell’intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardoritardo in base ai livelli di servizio previsti (SLA); • P02 – inadeguatezza parti di ricambio e/o - carenze tecnico-professionali e/o qualitative nell’espletamento della fornituradella; qualora le modalità di intervento adottateattività e gli interventi svolti, le procedure rilevatetempistiche (ad es. per la consegna, l’attivazione, il collaudo, la diagnosi, etc.), il personale tecnico e/o le parti in sostituzione impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti, coinvolto non rispondano ai livelli di professionalità richiesti richiesti, non siano corrispondenti alle scadenze richieste, o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore ed eventualmente al vendor con l’indicazione dettagliata delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve e vendor dei prodotti, se coinvolto, possibilmente congiuntamente e in modo coerente, devono rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati comportamenti e le soluzioni da porre poste in essere, entro al massimo 3 5 (trecinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalitàinadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed e applicare contestualmente una penale di 1/3.000 1/2.000 (un tre due millesimo o 0,33‰0,50‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.
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Samples: Fornitura Di Sottoscrizioni
Penali e rispetto dei livelli di servizio. 1 - Nel caso che gli SLA indicati negli artt. 1 i livelli di servizio (SLA) previsti dal mantenimento in essere della protezione e 2 dal supporto sulla suite software del vendor non siano rispettatirispettati (art. 1), l’Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell’eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.
2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi: • P01 - ritardo nel tempo di risposta (o di nella presa in carico) carico sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stessocommittente, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell’intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardoritardo in base ai livelli di servizio previsti (SLA); • P02 – inadeguatezza parti di ricambio e/o - carenze tecnico-professionali e/o qualitative nell’espletamento della fornituradella; qualora le modalità di intervento adottateattività e gli interventi svolti, le procedure rilevatetempistiche (ad es. per la consegna, l’attivazione, il collaudo, la diagnosi, etc.), il personale tecnico e/o le parti in sostituzione impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti, coinvolto non rispondano ai livelli di professionalità richiesti richiesti, non siano corrispondenti alle scadenze richieste, o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore ed eventualmente al vendor con l’indicazione dettagliata delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve e vendor dei prodotti, se coinvolto, possibilmente congiuntamente e in modo coerente, devono rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati comportamenti e le soluzioni da porre poste in essere, entro al massimo 3 5 (trecinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalitàinadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed e applicare contestualmente una penale di 1/3.000 1/2.000 (un tre due millesimo o 0,33‰0,50‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.
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