Common use of PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI Clause in Contracts

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI. Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti l’organizzazione attività, procedure da rispettare, il richiamo alle norme igieniche e di sicurezza, e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati_In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale minima di € 500,00 per ogni inadempienza, comunque da commisurare alla gravità dell’inadempienza , per giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • Presentazione progetto, inizio attività /avvio cantiere/consegna delle TS, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. In tal caso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni settimana di ritardo, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità; • mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 ”FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO” In tal caso, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni corso non sostenuto o ritenuto non idoneo; • non rispondenza all’attività di manutenzione, con quanto richiesto all’art. 13 “condizioni di assistenza tecnica post vendita” ed in particolare: ✓ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art..13; ✓ penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo max di fermo macchina rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art.13 o per mancata fornitura dello strumento di back up; ✓ penale di € 1.000,00 per ogni segnalazione di mancato invio di “ALERT” o richiami effettuati, in modalità differente da quanto riportato agli artt. 13; penale di € 500,00 per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite, in contrasto con quanto richiesto all’ art. 13 ; Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante il periodo di garanzia, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. ✓ Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto di seguito stabilito. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI. Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti l’organizzazione attività, procedure da rispettare, il richiamo alle norme igieniche e di sicurezza, e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati_In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale minima dell’1 per mille dell’importo di € 500,00 aggiudicazione per ogni inadempienza, comunque da commisurare alla gravità dell’inadempienza , per giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogrammagravità; • Presentazione progettoprogetto esecutivo, inizio attività /avvio cantiere/consegna delle TS, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 pari all’1 per mille per ogni giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. In tal caso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 all’1 per mille per ogni settimana di ritardo, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità; • mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 10 ”FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO” In tal caso, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 all’1 per mille per ogni corso non sostenuto o ritenuto non idoneo; Inoltre per: Qualora il fornitore non rispondenza all’attività effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di manutenzionerisolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R o PEC o mail, con quanto richiesto all’arttenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori. 13 “condizioni di assistenza tecnica post vendita” ed in particolare: ✓ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offertaFermo restando l’equiparazione, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art..13; ✓ penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo max di fermo macchina rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art.13 o per mancata fornitura dello strumento di back up; ✓ penale di € 1.000,00 per ogni segnalazione di mancato invio di “ALERT” o richiami effettuati, in modalità differente da quanto riportato agli artt. 13; penale di € 500,00 per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite, in contrasto con quanto richiesto all’ art. 13 ; Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il periodo di garanziafornitore non effettuasse una parte della fornitura, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. ✓ Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto di seguito stabilito. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude l’ Azienda sanitaria si riserva inoltre il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il risarcimento degli eventuali maggiori danniprezzo pagato e il prezzo contrattuale alla Ditta inadempiente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI. Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti l’organizzazione attività, procedure da rispettare, il richiamo alle norme igieniche e di sicurezza, ,e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati_In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale minima di € 500,00 per ogni inadempienza, comunque da commisurare alla gravità dell’inadempienza , per giorno dell’giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • Presentazione progettoprogetto esecutivo, inizio attività /avvio cantiere/consegna delle TS, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. In tal caso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni settimana di ritardo, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità; • mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 ”FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO” In tal caso, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni corso non sostenuto o ritenuto non idoneo; • non rispondenza all’attività di manutenzione, manutenzione con quanto richiesto all’art. 13 “condizioni di assistenza tecnica post venditatecnica” ed in particolare: ✓ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art..13; ✓ penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo max di fermo macchina rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art.13 o per mancata fornitura dello strumento di back up; ✓ penale di € 1.000,00 per ogni segnalazione di mancato invio di “ALERT” o richiami effettuati, in modalità differente da quanto riportato agli artt. 13; penale di € 500,00 per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite, in contrasto con quanto richiesto all’ art. 13 ; Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante il periodo di garanzia, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. ✓ Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto di seguito stabilito. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: Bando Di Gara

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI. Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti l’organizzazione attività, procedure da rispettare, il richiamo alle norme igieniche e di sicurezza, e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati_In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale minima dell’1 per mille dell’importo di € 500,00 aggiudicazione per ogni inadempienza, comunque da commisurare alla gravità dell’inadempienza , per giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogrammagravità; • Presentazione progettoprogetto esecutivo, inizio attività /avvio cantiere/consegna delle TS, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 pari all’1 per mille per ogni giorno solare di ritardo o di non rispetto del cronoprogramma; • carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. In tal caso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 all’1 per mille per ogni settimana di ritardo, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità; • mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 10 ”FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO” In tal caso, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 all’1 per mille per ogni corso non sostenuto o ritenuto non idoneo; Inoltre per: . Mancata consegna Qualora il fornitore non rispondenza all’attività effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di manutenzionerisolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R o PEC o mail, con quanto richiesto all’arttenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori. 13 “condizioni di assistenza tecnica post vendita” ed in particolare: ✓ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offertaFermo restando l’equiparazione, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art..13; ✓ penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo max di fermo macchina rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell’art.13 o per mancata fornitura dello strumento di back up; ✓ penale di € 1.000,00 per ogni segnalazione di mancato invio di “ALERT” o richiami effettuati, in modalità differente da quanto riportato agli artt. 13; penale di € 500,00 per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite, in contrasto con quanto richiesto all’ art. 13 ; Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il periodo di garanziafornitore non effettuasse una parte della fornitura, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. ✓ Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto di seguito stabilito. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude l’ Azienda sanitaria si riserva inoltre il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il risarcimento degli eventuali maggiori danniprezzo pagato e il prezzo contrattuale alla Ditta inadempiente.

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