Penali per ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa sarà assoggettata alla penale dell’ uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del Codice. La penale viene dedotta dall’importo dello stato finale al netto dell’IVA, o anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia.
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Penali per ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa sarà assoggettata alla penale dell’ uno dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe cheLa penale, nella stessa misura di cui sopra, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del Codice. La penale viene dedotta dall’importo dello stato finale al netto dell’IVA, o applica anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se in caso di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia.ritardo:
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Penali per ritardi. Nel caso di mancato rispetto In applicazione dell’art. 145 del termine stabilito per l’ultimazione dei lavoriRegolamento approvato con D.P.R. 207/2010, l’Impresa sarà assoggettata alla penale dell’ uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste all’art. 145 del D.P.R. 207/2010 e la rivalsa dei danni maggiori. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 159 del Codice. La penale viene dedotta dall’importo dello stato finale al netto dell’IVA, o anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanziaD.P.R. 207/2010.
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