Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
Manodopera. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Manodopera. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Manodopera. La manodopera per l’esecuzione di eventuali lavori in economia verrà compensata tramite il computo e la contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate per l’esecuzione delle opere in argomento. Gli operai per eventuali lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Manodopera il prezzo sarà quello della manodopera di cui alle vigenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale italiana delle Tabelle edite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al costo medio del personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – in ottemperanza alla contrattazione collettiva o in difetto di pubblicazione a quelli di più recente pubblicazione al momento di definizione dell’ordinativo della Committente. La Committente ha facoltà di far eseguire servizi di manutenzione straordinaria non compresi nel canone di manutenzione ad altre e diverse Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per la Committente, senza che l’Appaltatore possa vantare pretesa alcuna sia pure di AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX” COMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D 16 tipo/genere risarcitorio. L’Appaltatore con la propria organizzazione deve prestare tutti i servizi di assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della Ditta incaricata dell’intervento straordinario. L’Appaltatore è tenuto ad indicare, nell’ambito della propria organizzazione specifica, il nominativo di un tecnico che, avendo i requisiti per svolgere l’attività sopra riportate dovrà anche avere la piena rappresentanza dell’impresa e pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della ditta. Il rappresentante dell’impresa dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’Amministrazione Committente. La ditta Appaltatrice si impegna, inoltre, a fornire materiali della migliore qualità aventi i requisiti richiesti da eventuali prescrizioni normative o, eventualmente, consigliati da organi particolarmente esperti in materia.
Manodopera. Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera corrispondente ai valori medi rilevati nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto, trasferte. La manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del lavoro. L’ appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, ad allontanare dai cantieri di esecuzione degli interventi, tutto il personale che non sia di gradimento alla Stazione Appaltante. I maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco Prezzi ai codici VUS.07.001 / 002 / 003. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario costruire durante lo svolgimento dell'appalto, o per la contabilizzazione di eventuali lavori in economia come specificato nelle avvertenze generali. 2 VUS.01.001 Operaio Specializzato. Quarto livello h € 25,81 Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla base del prezzo riferito al mese di Dicembre 2014 (Comparto Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali, 10% per utile d'impresa. 3 VUS.01.002 Operaio Qualificato. Terzo livello h € 24,74 Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla base del prezzo riferito al mese di Dicembre 2014 (Comparto Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali, 10% per utile d'impresa. 4 VUS.01.003 Manovale Specializzato. Secondo livello h € 22,39
Manodopera. Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera corrispondente ai valori medi rilevati nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto, trasferte. La manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del lavoro. L’ appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, ad allontanare dai cantieri di esecuzione degli interventi, tutto il personale che non sia di gradimento alla Stazione Appaltante. I maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco Prezzi ai codici VUS.07.001 / 002 / 003. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario costruire durante lo svolgimento dell'appalto, o per la contabilizzazione di eventuali lavori in economia come specificato nelle avvertenze generali.
Manodopera. La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, nonché per quelle in economia, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Essa deve prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc ) ed in ogni caso essere dotata dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia. La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 9 del presente Capitolato) fornito dall’appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto. L’appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC. Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.