Manodopera Clausole campione

Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori so...
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
Manodopera. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto all’AdSP dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Manodopera. La squadra operativa manutentiva dovrà essere così composta: • n. 1 operaio (idraulico) specializzato montatore di 1° livello con presenza fissa, in possesso di abilitazione lettera G; • personale qualificato per la conduzione e manutenzione delle centrali termiche, senza obbligo di presenza fissa; • personale qualificato per la conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento e refrigerazione, senza obbligo di presenza fissa. L’operaio (idraulico) specializzato dovrà essere presente ogni giorno lavorativo dell’anno (escluso il sabato) e secondo le urgenze in notturna o in giorni non lavorativi. La manodopera che dovrà effettuare la conduzione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento non dovrà necessariamente garantire la presenza fissa, ma dovrà assicurare la regolare conduzione degli impianti e l’esecuzione della manutenzione preventiva-programmata, come previsto dal presente capitolato. Il numero degli operai potrà essere incrementato o diminuito, su richiesta esplicita della Stazione Appaltante, per condizioni o necessità contingenti dovute perlopiù a lavorazioni in emergenza, imprevisti o attività specifiche. Per tutte le 3 tipologie di manodopera dovrà essere garantita la reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, e in caso di urgenza dovrà intervenire entro un’ora dalla chiamata che il referente di SO.GE.M.I. S.p.A. effettuerà al “Responsabile per la gestione dell’appalto”. In caso di interventi in orario straordinario o su chiamata il costo della manodopera verrà calcolato con una maggiorazione come previsto dall’articolo “Costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali”.
Manodopera. Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera corrispondente ai valori medi rilevati nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto, trasferte. La manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del lavoro. L’ appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, ad allontanare dai cantieri di esecuzione degli interventi, tutto il personale che non sia di gradimento alla Stazione Appaltante. I maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco Prezzi ai codici VUS.07.001 / 002 / 003. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario costruire durante lo svolgimento dell'appalto, o per la contabilizzazione di eventuali lavori in economia come specificato nelle avvertenze generali.
Manodopera. La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Il personale deve prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc…) ed in ogni caso essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’ appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia. La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 9 del presente Capitolato) fornito dall’ appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto. L’ appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC. Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Manodopera. Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera corrispondente ai valori medi rilevati nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto, trasferte. La manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del lavoro. L’ appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, ad allontanare dai cantieri di esecuzione degli interventi, tutto il personale che non sia di gradimento alla Stazione Appaltante. I maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco Prezzi ai codici VUS.07.001 / 002 / 003. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario costruire durante lo svolgimento dell'appalto, o per la contabilizzazione di eventuali lavori in economia come specificato nelle avvertenze generali. 2 VUS.01.001 Operaio Specializzato. Quarto livello h € 25,81 Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla base del prezzo riferito al mese di Dicembre 2014 (Comparto Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali, 10% per utile d'impresa. 3 VUS.01.002 Operaio Qualificato. Terzo livello h € 24,74 Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla base del prezzo riferito al mese di Dicembre 2014 (Comparto Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali, 10% per utile d'impresa. 4 VUS.01.003 Manovale Specializzato. Secondo livello h € 22,39