Periodi di guida. 1. Il periodo di guida giornaliero di cui all’articolo 1 lettera s) del presente accordo non deve superare nove ore. Può essere esteso fino a dieci ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. 2. Il periodo di guida settimanale di cui all’articolo 1 lettera t) del presente accordo non può superare 56 ore. 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. 4. Il periodo di guida comprende tutti i periodi trascorsi alla guida sul territorio sia delle parti contraenti che degli Stati non parti contraenti. 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 1 lettera q) e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e registra i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 12 paragrafo 3 lettera c) dell’allegato al presente accordo. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabu- lato, oppure grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Periodi di guida. L’articolo 6 è modificato come segue:
1. Il periodo di guida giornaliero di cui all’articolo 1 lettera s) del presente accordo non deve superare nove ore. Può essere esteso fino a dieci ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale di cui all’articolo 1 lettera t) del presente accordo non può superare 56 ore.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. Il periodo di guida comprende tutti i periodi trascorsi alla guida sul territorio sia delle parti contraenti che degli Stati non parti contraenti.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 1 lettera q) e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e registra i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 12 paragrafo 3 lettera c) dell’allegato al presente accordo. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabu- lato, oppure grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
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Periodi di guida. 1. Il periodo di guida giornaliero di cui all’articolo 1 lettera s) del presente accordo non deve superare nove ore. Può essere esteso fino a dieci ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale di cui all’articolo 1 lettera t) del presente accordo non può superare 56 ore.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. Il periodo di guida comprende tutti i periodi trascorsi alla guida sul territorio sia delle parti contraenti che degli Stati non parti contraenti.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 1 lettera q) e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e registra i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 12 paragrafo 3 lettera c) dell’allegato al presente accordo. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabu- latotabulato, oppure grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
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