Periodi di riposo. 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi o) e p) dell’articolo 1. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o setti- manale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto. 5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: i) due periodi di riposo settimanale regolare; oppure ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo setti- manale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Periodi di riposo. 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi paragrafi o) e p) dell’articolo 1.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o setti- manalesettimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto.
5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
i) due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo setti- manale settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
b) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), un conducente che effettua un singolo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, al di fuori dal servizio regolare, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale fino al più tardi alla fine di 12 periodi di 24 ore a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
i) il servizio duri almeno 24 ore consecutive in una parte contraente o in un Paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; e
ii) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
a. due periodi di riposo settimanale regolari, oppure
b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In ogni caso la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposto equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla fine del periodo di deroga, e
iii) quattro anni dopo che il Paese d’immatricolazione ha introdotto il tachigrafo digitale, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo; e
iv) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il veicolo sia guidato in multipresenza oppure il periodo di guida menzionato all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
c) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), in caso di multipresenza ogni conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto a un minimo di 24 ore (risposo settimanale ridotto). In ogni caso ogni riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto al più tardi nel corso della terza settimana successiva alla settimana in cui è stata presa la riduzione. Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno nove ore.
8. Se il conducente lo desidera, in trasferta i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato, per ogni conducente, delle opportune attrezzature per il riposo come previsto dal costruttore al momento della concezione del veicolo e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
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Periodi di riposo. L’articolo 8 è modificato come segue:
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi o) e p) dell’articolo 1.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o setti- manale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto.
5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
i) due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo setti- manale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
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