Personale educativo. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, del decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per singole istituzioni, comuni, province. Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. 2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia, la richiesta deve essere presentata con un’unica domanda secondo le modalità stabilite dall’O.M.. 3. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni. 4. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del decreto legislativo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del decreto legislativo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal competente ufficio dei procedimenti disciplinari.
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