PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. (Art. 50 del CCNL 01.03.02) 1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate dall'Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi di innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti criteri generali: a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate; b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione; c) responsabilità implicate dalla posizione; d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza. 2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n.165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 11. 3. Si applica a tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18, comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi. 4. Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità. I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dall’istituzione di titolarità. Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto.
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PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. (Art. 50 del CCNL 01.03.02)
1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate dall'Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi di innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n.165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 11.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18, comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
4. Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIURdella Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istitutoistituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorioprevisto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell’identica misura di quella attribuita nella In sede di titolarità. I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incaricopersonale di cui al presente articolo. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dall’istituzione dalla scuola.
Tabella A Profili professionali 1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32. Le modalità di titolaritàaccesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E’ responsabile dell’osservanza delle leggi e regolamenti. Al rientro Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in sede è garantita la precedenza al dirigente tale ambito può formulare pareri. Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che precede cronologicamente nella titolarità assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza. L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della stessa egestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, a parità cronologica dell’affidamentoin particolare del piano dell’offerta formativa. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, al dirigente che l’abbia effettivamente svoltocon autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
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PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. (Art. 50 del CCNL 01.03.02)
1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate dall'Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi di innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n.165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 11.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18, comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
4. Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIURdella Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istitutoistituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorioprevisto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell’identica misura di quella attribuita nella In sede di titolarità. I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incaricopersonale di cui al presente articolo. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dall’istituzione dalla scuola.
Tabella A Profili professionali 1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32. Le modalità di titolaritàaccesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E’ responsabile dell’osservanza delle leggi e regolamenti. Al rientro Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in sede è garantita la precedenza al dirigente tale ambito può formulare pareri. Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che precede cronologicamente nella titolarità assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza. L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della stessa egestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, a parità cronologica dell’affidamentoin particolare del piano dell’offerta formativa. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, al dirigente che l’abbia effettivamente svoltocon autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
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PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. Quest’articolo si premura di salvaguardare la posizione delle centinaia di distac- cati sindacali retribuiti dall’Amministrazione (Artall’Unicobas non ne viene concesso nean- che uno), di funzionari collocati in aspettativa retribuita dal sindacato (ulteriore diritto tolto, nel ‘98, all’Unicobas), dei mille comandati per progetti relativi ad associazioni professionali, affinché non solo venga ribadito che tali prestazioni valgono ad ogni fine contrattuale (compreso l’accesso ai concorsi per “superdocente seimilionista”), ma anche il diritto di questo personale ad accedere ai compensi accessori, così come regolamentato da contrattazione integrativa. 50 non rientranti nel part-time di docenti o ATA con contratto a tempo indeterminato. La nomina su tale servizio deve essere disposta dal capo di istituto, tranne nel caso in cui in una stessa istituzione scolastica insistano più part-time per un numero equivalente a cattedre intere o a un posto ATA (poiché in tale occasione la competenza della nomina a tempo determinato è del Provveditore agli studi). Legge 104/92 (tutela dei lavoratori portatori di handicap). Docenti ed ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Portatori di handicap con un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi (dal 67% in su), certificati dalla competente ASL quali beneficiari della L 104/92, art. 21 - handicap grave, hanno diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per 3 gg. al mese, senza produrre alcuna giustificazione o certificazione al capo di istituto, fornendo unicamente preventiva comunicazione. Lo stesso personale non può essere in alcun caso dichiarato soprannumerario, poiché è escluso dalla graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. Altresì ha la precedenza assoluta sui trasferimenti nel caso lo richieda (scripta manent). I lavoratori che assistano un parente o affine, sino al terzo grado, purché convivente, portatore di handicap al 100%, riconosciuto dalla competente ASL beneficiario della L. 104/92, art. 33 - handicap grave, hanno gli stessi diritti dei portatori di handicap.. Per il personale precario, docente ed ATA, se nominato dal capo di istituto, il diritto alla retribuzione è di 30 gg. pagati al 50%, dopodiché perde anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale precario assunto dal Provveditore per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto al 100% della retribuzione nel primo mese di assenza, ed al 50% nel secondo e terzo mese, nonché alla conservazione del posto per un ulteriore periodo non superiore a 9 mesi in un triennio (senza assegni). Tale istituto è però aleatorio, poiché fornisce solo il diritto a riprendere servizio nel caso in cui la durata della nomina lo consenta: si ricorda infatti che tali periodi non valgono né ai fini economici, né ai fini giuridici (per una futura ricostruzione della carriera o per la maturazione del punteggio per le graduatorie delle supplenze) o pensionistici. Viceversa, le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio (cfr. il vigente art. 25 CCNL 01.03.02)
1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dall’art. 26‘95, comma 89). Al personale precario di qualsiasi tipologia sono concessi un massimo di 6 gg. di permesso per partecipazione ad esami e concorsi, della legge n. 448/98per lutto, vengono assegnate dall'Amministrazione centrale per motivi personali o regionale del MIUR funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenzafamiglia, studioper ferie anticipate, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonomema senza retribuzione alcuna, anche con riferimento ai processi di innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n.165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 11.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18, comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
4. Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, è valido a tutti gli effetti come non validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (cfr. i vigenti comma 10 art. 25 e commi 1 e 2 art. 21 CCNL ‘95). Il lavoratore con contratto a tempo determinato, docente ed ATA, ha diritto, “entro i limiti della durata del rapporto”, a gg.15 retribuiti per matrimonio, che non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio. Per le lavoratrici madri assunte con contratto a tempo determinato, la L. 1204/71 garantisce l’assegno per l’indennità di maternità, gestazione e puerperio se abbiano prestato servizio almeno per un giorno nei 60 gg. antecedenti l’interdizione obbligatoria per gestazione. Occorre ricordare che va prodotta esplicita domanda al capo di istituto, entro i 30 gg. successivi l’interdizione obbligatoria, sia per gestazione che per puerperio. Esiste anche l’istituto dell’interdizione anticipata per complicanze della gestazione: anche in questo caso, se la dipendente, avendo prestato un giorno di servizio, non può più prestare servizio sino all’interdizione obbligatoria, ha diritto (sempre a richiesta) all’asse- gno dell’indennità di maternità. La precaria in gestazione o puerperio, ha comunque e quattro componenti, provenienti dai ruoli della scuola secondaria superiore, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti, per ciascuno dei seguenti sottosettori, nell'area linguistico-storico- filosofico-artistico-espressiva:
I) letterario
II) artistico
III) storico-filosofico
IV) musicale. Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati:
I) discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali
II) discipline tecnologiche
III) discipline economico-amministrative
IV) discipline chimico-agrarie. Nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze per la valutazione di do- centi titolari di specifiche classi di concorso, il Presidente procede alla nomina di membri aggregati con i re- quisiti professionali necessari, che esplicano la loro attività limitatamente alla fase di valutazione della prova in situazione o simulata.
Art. 8 Ai fini della nomina dei componenti le commissioni giudicatrici e della definizione delle aree disciplinari, pre- viste dall'art. 38 del contratto integrativo citato in premessa, si ripartiscono le classi di concorso nel modo se- guente: I AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA PER LA SCUOLA MEDIA: Sottosettore linguistico-espressivo : Classi 00/X - 00/X Xxxxxxxxxxxx artistico-musicale : Classi 28/A - 32/A Il AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA MEDIA: Sottosettore scientifico : CL. 59/A Sottosettore tecnico : Classi 30/A - 33/A III AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO ESPRESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Sottosettore linguistico espressivo : Classi 44/A - 46/A - 50/A - 51/A - 52/A - 61/A Classe 3/ C Sottosettore storico-filosofico : Classi 36/A - 37/A - 73/A Classe 45/C Sottosettore artistico : Classi 3/A - 4/A - 5/A - 6/A - 7/A - 8/A - 9/A - 10/A - 18/A - 21/A - 22/A - 24/A - 25/A- 27/A Classi 6/C - 7/C - 10/C - 12/C - 33/C - 38/C - 49/C Classi 1/D - 2/D- 3/D -4/D - 5/D - 6/D - 7/D - 8/D - 9/D - 10/D - 11/D - 12/D -13/D -14/D - 15/D - 16/D - 17/D - 18/D - 19/D - 20/D - 21/D Sottosettore musicale : Classe 31 /A IV AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Sottosettore scienze matematiche, fisiche, geografiche e naturali : Classi 2/A - 29/A - 38/A - 39/A - 40/A - 47/A - 48/A - 49/A - 54/A - 60/A Classi 20/C - 28/C - 29/C 35/C - 44/C: Sottosettore chimico-agrario: Classi 12/A- 13/A- 57/A- 58/A- 74/A Classi 5/C - 24/C Sottosettore discipline tecnologiche: classi 1/A - 11/A - 14/A - 15/A - 16/A - 20/A - 23/A - 34/A - 35/A - 42/A - 53/A - 55/A - 56/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 66/A - 67/A - 68/A - 69/A - 70/A - 71/A - 72/A Classi 1/C - 2/C - 4/C - 8/C - 9/C - 13/C - 14/C - 16/C - 17/C - 18/C -19/C -21/C -22/C -23/C - 25/C - 26/C -27/C - 30/C - 31 /C - 32/C - 34/C - 36/C - 37/C - 39/C - 4O/C - 41/C - 42/C - 43/C - 46/C - 47/C - 48/C Classe 22/D Sottosettore economico-amministrativo : Classi 17/A - 19/A - 75/A - 76/A Classi 11/C - 15/C - 50/C - 51/C - 52/C. donatori di sangue. Rimane, come sempre, il diritto a partecipare a cause e processi in qualsiasi veste, anche in caso di nomina in qualità di giudice popolare, con retribuzione piena. Per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato si ricorda che l’astensione facoltativa entro l’anno di vita del bambino può essere al massimo di 6 mesi. La retribuzione spettante è del 100% il primo mese, e del 30% per il restante periodo. Entro il terzo anno di vita del bambino, si può chiedere un mese di assenza per malattia del figlio pagabile al 100%. Si può chiedere altresì l’astensione facoltativa per tutto il periodo (secondo e terzo anno di vita del bambino), senza assegni, riscattabili solo ai fini dell'accesso al trattamento economico accessoriopensionistici ai sensi della L. 29/97. A detto Entro il primo anno di vita del figlio, si può chiedere la riduzione d’orario per allattamento: per il personale competonoATA per due ore giornaliere, pertantoper il personale docente solo per un’ora, tutte lo stipendio non subisce alcuna contrazione. Gli istituti relativi ad allattamento ed astensione facoltativa, sono fruibili, in alternativa, anche dal padre. Per le voci retributiveadozioni valgono le norme previste per l’astensione obbligatoria per puerperio, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultatononché per astensione facoltativa ed allattamento. A decorrere dal 1° settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità. I dirigenti ricevono un incarico nominale Tutti gli istituti sin qui trattati valgono anche per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dall’istituzione di titolarità. Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svoltogli IRC.
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