Common use of PERSONE SVANTAGGIATE Clause in Contracts

PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza.

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PERSONE SVANTAGGIATE. 1. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Socialicooperative sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. 2. Il rapporto tra la cooperativa Cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. 3. I Comitati misti paritetici Le Commissioni Paritetiche Nazionali (CPN) di cui all’artal successivo artt. 9124, laddove costituitilà dove costituite, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione una azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); ) - di assistenza alla persona e ed alla famiglia; famiglia - di trasporto; trasporto - di formazione; formazione - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; architettoniche - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità - di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. pubbliche Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio obbligatorio (L.68/99Legge 68/99), i Comitati misti paritetici le CPN, in collegamento con le istituzioni Istituzioni di governo del mercato del lavoro lavoro, promuovono politiche attive per l’inserimento l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 4. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi svantaggiate, le parti Parti convengono sulle seguenti modalità di trattamentoquanto segue: A) Alle a. alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale b. per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità di idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I pubblica amministrazione. c. progetti, di cui i Comitati misti paritetici le CPN controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al successivo comma 5. D) Laddove d. laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo il soggetto inserito non siano raggiunti abbia raggiunto i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa Cooperativa propone ai Comitati misti pariteticialla CPN, dove costituiticostituita, che esprimono esprime su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E5. Le CPN, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego ed i servizi della Azienda sanitaria locale, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di una articolata informazione fornita dalla Cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano la corretta attuazione da parte delle Cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: a. convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali Organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di contratti di formazione e lavoro b. contratti a tempo determinato c. contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro d. salari di primo ingresso, per periodi definibili sino a 36 (trentasei) Le parti mesi 6. I contraenti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici alle CPN, la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) precedenti commi 4 e B) 5, in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) 7. Qualora i Comitati misti paritetici le CPN non siano stati istituitistate istituite, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza.. Pagina10 8. Le Parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo, convengono di effettuare, entro il 30 settembre di ogni anno, un confronto sulla intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) A. Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) B. I Comitati misti paritetici paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) C. Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages stage formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. D) D. Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) E. Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) F. Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’artall'art. 9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99L. 68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo, convengono di effettuare un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Socialicooperative sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’artall'art. 9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione una azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e ed alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio obbligatorio (L.68/99L. n. 68/1999), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni Istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e ed i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata una articolata informazione fornita dalla impresa dall'impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi Organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti contratti di Formazione formazione e Lavoro lavoro (CFLC.f.l.); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di primo ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità di idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, un confronto sulla intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

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Samples: Cooperative Social Agreement

PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9all’art.9, laddove la dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - : 1. servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di ; 2. assistenza alla persona e alla famiglia; - di ; 3. trasporto; - di ; 4. formazione; - di ; 5. orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di ; 6. informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di modalità; 7. sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.9.2001, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 all’art.4 della legge 8.11.91 n. 381 "8.11.1991 n.381 “Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimentodell’inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9Misti Paritetici, laddove la dove costituiti, assumono l'onere l’onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione una azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - · servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - · di assistenza alla persona e ed alla famiglia; - · di trasporto; - · di formazione; - · di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - · di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità modalità; · di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio obbligatorio (L.68/99), Legge 68/1999) i Comitati misti paritetici Misti Paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici Misti Paritetici di cui al verbale di accordo preliminare, in raccordo con la Commissione circoscrizionale Circoscrizionale per l'impiego e ed i servizi dell'ASLdella Azienda Sanitaria Locale, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-psico- fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata una articolata informazione fornita dalla impresa dall'impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione all’adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL A.S.L. ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL)Lavoro; 2) contratti a tempo determinatoad orari ridotti; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), i contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di primo ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità di idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici le commissioni paritetiche controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti ed in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti pariteticiMisti Paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici Misti Paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici Misti Paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell’inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.09.2001, un confronto sulla intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle queIIe di cui all'artaII'art. 4 della legge 8.11.91 deIIa Iegge 8/11/1991 n. 381 "Disciplina delle DiscipIina deIIe Cooperative SocialiSociaIi". Gli GIi istituti di cui al aI presente articolo articoIo sono applicabiliappIicabiIi, previa verifica tra le Ie parti a livello localeIiveIIo IocaIe, anche ai casi di persone in condizioni di particolare particoIare disagio socialesociaIe, segnalati segnaIati e certificati dai servizi pubblici pubbIici competenti, per il iI cui inserimento lavorativo Iavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturalecuIturaIe, organizzativo e/o socialesociaIe. Il II rapporto tra la Ia cooperativa e le Ie persone svantaggiate ha come finalità la loro finaIità Ia Ioro positiva integrazione nella neIIa vita sociale sociaIe e lavorativaIavorativa. Tale TaIe rapporto deve svilupparsi sulla sviIupparsi suIIa base di un progetto personalizzato personaIizzato che preveda la Ia durata e le modalità dell'inserimentoIe modaIità deII'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’artaII'art. 9, laddove Iaddove costituiti, assumono l'onere I'onere di sollecitare soIIecitare presso gli gIi enti locali IocaIi un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la Ia durata del deI progetto tramite la Ia garanzia di: :. - servizi terapeutico-riabilitativi terapeutico - riabiIitativi (e di verifica dell'evoluzione del deII'evoIuzione deI disagio); ) - di assistenza alla aIIa persona e alla famigliaaIIa famigIia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la Ia rimozione delle deIIe barriere architettoniche; - di informazione sulle suIIe prestazioni fruibili fruibiIi e sulle modalità suIIe modaIità di sostegno dell'esperienza deII'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubblichepubbIiche. Allo AIIo stesso modo, alla luce della legge aIIa Iuce deIIa Iegge di riforma del collocamento Obbligatorio deI coIIocamento ObbIigatorio (L.68/99L. 68/1999), i Comitati misti paritetici in collegamento coIIegamento con le Ie istituzioni di governo del deI mercato del lavoro deI Iavoro promuovono politiche poIitiche attive per l’inserimento lavorativo delle I'inserimento Iavorativo deIIe persone svantaggiate. Relativamente alle ReIativamente aIIe persone svantaggiate di cui trattasi le Ie parti convengono sulle suIIe seguenti modalità modaIità di trattamento: A) Alle AIIe persone svantaggiate viene riconosciuto il iI trattamento contrattuale contrattuaIe per le Xx mansioni effettivamente svolte svoIte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici paritetici, in raccordo con la Ia Commissione circoscrizionale circoscrizionaIe per l'impiego I'impiego e i servizi dell'ASLdeII'ASL, a supporto dell'inserimento deII'inserimento in mansioni confacenti alle aIIe condizioni psico-fisiche, attitudinali attitudinaIi e professionali delle professionaIi deIIe persone svantaggiate, sulla suIIa base di un'articolata un'articoIata informazione fornita dalla daIIa impresa cooperativa preventivamente all'avvio aII'avvio di un percorso di inserimento lavorativo Iavorativo e all'adozione aII'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllanocontroIIano, anche con interventi diretti sia presso gli gIi EE. LL. sia a livello aziendaleIiveIIo aziendaIe, la Ia corretta attuazione da parte delle deIIe cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla suIIa base di progetti personalizzatipersonaIizzati: 1) convenzioni con enti localiIocaIi, ASL ed eventuali eventuaIi organismi associativi per "borse di lavoroIavoro" o assunzione del deI carico degli degIi oneri sociali sociaIi anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticaleverticaIe, per consentire la Ia fruizione di cure e terapie riabilitativeriabiIitative), contratti di lavoro Iavoro ripartito, di telelavoroteIeIavoro; 4) salari saIari di 1° ingresso (per periodi definibili definibiIi sino a 3 anni). C) Per le Ie persone svantaggiate inserite nelle neIIe cooperative principalmente principaImente con uno scopo di recupero sociale sociaIe e per le quali la Ie quaIi Ia partecipazione ad attività lavorativa Iavorativa rappresenta esclusivamente escIusivamente uno strumento socializzante sociaIizzante a valenza vaIenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo riabiIitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale I'eventuaIe, grado d'idoneità al lavoro delle aI Iavoro deIIe persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi I'instaurarsi di specifici rapporti sulla suIIa base di progetti personalizzati personaIizzati concordati con la Pubblica Ia PubbIica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione controIIano I'appIicazione e gli sviluppigIi sviIuppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimentosvoIgimento, le modalità Ie modaIità di rapporto con la Ia persona interessata (accoglienza accogIienza in strutture residenzialiresidenziaIi, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoroIavoro, affidamento attività manipolativamanipoIativa), il coinvolgimento iI coinvoIgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. AI termine di taIi progetti e in presenza di possibiIi evoIuzioni positive possono essere adottati gIi strumenti di agevoIazione aII'inserimento Iavorativo previsti aI punto precedente. D) Laddove a conclusione concIusione di un progetto individualizzato individuaIizzato di inserimento lavorativo Iavorativo non siano raggiunti i livelli IiveIIi produttivi previsti da parte del deI soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli gIi estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la Ia cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolantevincoIante, la possibilità Ia possibiIità di adottare gli gIi strumenti atti a prevedere la Ia prosecuzione del deI rapporto di lavoro Xxxxxx a condizioni specifiche e personalizzatepersonaIizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la Ia revisione del deI rapporto instaurato in base alle modalità aIIe modaIità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione reIazione aII'evoIuzione o alla aIIa modifica delle deIIe condizioni psico-fisiche delle deIIe persone svantaggiate. F) Qualora QuaIora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le Ie imprese si obbligano obbIigano ad inviare la Ia documentazione relativa reIativa ai progetti personalizzati alle personaIizzati aIIe XX.XX. provinciali provinciaIi di competenza. Le parti, in reIazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito aI tema deII'inserimento Iavorativo, convengono di effettuare un confronto suII'intera materia, definendo, se deI caso, una ipotesi di rideterminazione deI compIesso degIi istituti.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9all’art.9, laddove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9all’art.9, laddove la dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità modalità; di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti riabilitative),contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° °ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9all'art.9, laddove la dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità modalità; - di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti riabilitative),contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

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PERSONE SVANTAGGIATE. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento. I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9all’art.9, laddove la dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: - servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); - di assistenza alla persona e alla famiglia; - di trasporto; - di formazione; - di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche; - di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità modalità; - di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche. Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento: A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LLEE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti a tempo determinato; 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti riabilitative),contratti di lavoro ripartito, di telelavoro; 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni). C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle XX.XX. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

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