Portafogli zonali Clausole campione

Portafogli zonali. Le UP, UC, UI, UE, UIE e UEE partecipano a Mercato Elettrico a Termine (MET) e a MPE per il tramite dei portafogli zonali fisici di cui alla Sezione 10.2. Ai fini di MET e MPE, sono costituiti altresì i portafogli zonali commerciali di cui alla Sezione 10.3. I portafogli zonali sono identici per tutti i mercati rientranti in MPE. Ciascun portafoglio zonale è abbinato a un BRP e ad una zona di offerta.‌
Portafogli zonali. Le UP, UC, UI, UE, UIE e UEE partecipano a Mercato Elettrico a Termine (MET) e a MPE per il tramite dei portafogli zonali fisici di cui alla Sezione 10.2. Ai fini di MET e MPE, sono costituiti altresì i portafogli zonali commerciali di cui alla Sezione 10.3 I portafogli zonali sono identici per tutti i mercati rientranti in MPE. Ciascun portafoglio zonale è abbinato a un BRP e ad una zona di offerta. I portafogli zonali fisici rappresentano l’elemento rispetto al quale sono effettuate le transazioni su MPE con riferimento alle UP, UC, UI, UE, UIE e UEE. Essi sono definiti in continuità con la logica unit bidding storicamente adottata a livello nazionale su MGP. Si hanno quindi: • portafogli zonali fisici distinti per ciascuna UAS • portafogli zonali fisici aggregati per le UnAP (ad eccezione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema), le UVN e le UVZ, purchè della stessa tipologia • portafogli zonali fisici specifici per le unità di scambio con l’estero. Inoltre si distinguono: • portafogli zonali fisici di immissione legati alle unità di immissione e alle unità di scambio con l’estero per le quali è prevista su MGP la valorizzazione a prezzo zonale • portafogli zonali fisici di prelievo legati alle unità di prelievo per le quali è prevista su MGP la valorizzazione a Prezzo Unico Nazionale Sono poi introdotti dei portafogli zonali commerciali per la gestione delle transazioni relative alle UCP e per la gestione dei contratti standard di time shifting di cui alla Deliberazione 247/2023/R/eel [54] associati alle UCS. Rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione 111/06 [41] ai fini di MPE: • il concetto di unità è sostituito dal concetto di portafoglio zonale; si tratta solamente di una modifica terminologica, finalizzata a tenere separati i riferi- menti delle transazioni sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento (le unità) e ai fini della programmazione dai riferimenti delle transazioni su MPE (i portafogli zonali) • rimane la possibilità di aggregare insieme le UVN e le UVZ (che nel complesso rappresentano le unità non rilevanti di cui alla Deliberazione 111/06 [41]) • è mantenuta la differenziazione per tecnologia ai fini della gestione della priorità di dispacciamento, nonchè per facilitare l’eventuale applicazione di meccanismi di decoupling del prezzo dell’energia fra fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili in coerenza con il dibattito in corso a livello europeo. I portafogli zonali rimangono uguali nel passaggio da MGP a ...

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di